Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Norme per l’estinzione della Fondazione CIAPI.
Regione Abruzzo
Estremi Legge n. 5 del 10-02-2020
Bur n. 7 del 19-02-2020
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 20-04-2020 / Non impugnata
La legge della regione Abruzzo 10 febbraio 2020, n. 5, concernente l'estinzione della Fondazione CIAPI, reca previsioni in contrasto con la disciplina del codice civile sulle fondazioni private, che rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato, in violazione quindi dell'articolo 117 comma 2, lettera l), della Costituzione.

Nel dettaglio, si rileva che il comma 1 dell’articolo 1 prevede l'estinzione anticipata rispetto al termine di durata, fissato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1 dello statuto, della Fondazione CIAPI - operante nel settore della formazione professionale - alla quale, ai sensi della legge regionale istitutiva (l.r. n. 1/2000), è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile.
I successivi commi dello stesso articolo 1 dettano disposizioni in ordine alla procedura di liquidazione della Fondazione, definendo, in particolare, le regole relative alla nomina del Commissario liquidatore, all'attribuzione a quest'ultimo dei poteri funzionali all'espletamento della procedura, alla formazione dell'inventario nonché alla vendita dei beni della Fondazione, rinviando alle disposizioni del codice civile "per quanto non espressamente previsto dalla presente legge" (articolo 1, comma 7).

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che le fondazioni sono soggetti di diritto privato disciplinati dal titolo II, capo II del codice civile. In particolare l'articolo 14 del codice prevede che le fondazioni sono costituite con atto pubblico, di cui sono sottoscrittori i soggetti fondatori. La sottoscrizione dell'atto rappresenta il momento in cui l'ente viene giuridicamente ad esistenza. Dal momento successivo alla nascita giuridica, tutti gli atti afferenti alla vita della Fondazione sono adottati dai suoi organi di governo (organo assembleare, laddove previsto, oppure organo amministrativo).

Da parte della regione Abruzzo si è sostenuta la peculiarità della disciplina di tale fondazione, che sarebbe qualificata da un regime pubblicistico differenziato da quello delle fondazioni private, che rientrerebbe nella materia dell’organizzazione regionale e non dell’ordinamento civile, in quanto espressione della potestà legislativa residuale delle regioni in materia di organizzazione amministrativa ex art. 117, quarto comma, Cost..

Sul piano sistematico deve rilevarsi che le fondazioni, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione delle “organizzazioni delle libertà sociali”, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all'intervento pubblico (Corte costituzionale 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301).
Al riguardo, basta richiamare Corte dei conti - sezione regionale di controllo per la Basilicata - Deliberazione n. 52/2017/PAR, laddove fa presente che “In presenza di determinati requisiti (la costituzione/partecipazione, da parte di enti pubblici, di una persona giuridica privata, mossi dall’intento di realizzare un fine pubblico con finanziamenti pubblici e con modalità di gestione e controllo ricollegabili alla volontà degli enti soci), la persona giuridica privata (indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica) diventa un semplice modulo organizzativo dell’ente pubblico socio, così come altre forme organizzative aventi natura pubblicistica quali le aziende speciali e le istituzioni (art. 114 TUEL)”.
Sempre la magistratura contabile ha più volte (vedasi tra le altre Corte conti – sez. reg. di controllo per la Lombardia, Deliberazione n.279/2014/PAR; Corte conti – sez. reg. di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 121/2015/PAR) ha avuto modo di precisare che “la fondazione, dotata di personalità giuridica e disciplinata dal codice civile, ha quale elemento costitutivo essenziale l’esistenza di un “patrimonio” destinato alla soddisfazione dello “scopo” per il quale l’ente è costituito”.

Ciò posto, la costituzione, per legge, di una fondazione da parte della regione esprime la volontà dell’ente regionale di dar vita ad una fondazione o di partecipare ad essa. La costituzione per legge di una fondazione (nonché la partecipazione totalitaria della regione) non muta, infatti, la natura giuridica della stessa, che rimane privata, mentre diverso è il regime pubblicistico a cui sono sottoposti gli organismi di diritto pubblico (siano essi società che fondazioni).
La stessa legge istitutiva della Regione Abruzzo n. 1/2000 ha riconosciuto la personalità giuridica ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile alla fondazione in argomento. Da tale assunto ne discende che la fondazione in oggetto non è un ente pubblico.

Conseguentemente, l’estinzione della fondazione dovrà avvenire secondo la disciplina codicistica.

Come rilevato, la legge regionale invece detta puntuali disposizioni in ordine alle modalità di svolgimento della procedura di liquidazione della stessa, in una materia - ordinamento civile - di competenza esclusiva dello Stato.

In particolare, sono disciplinati profili relativi alla procedura di estinzione della Fondazione in deroga alle norme del codice civile.

Nello specifico, con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale in argomento che affida la nomina del Commissario liquidatore ad una delibera della Giunta regionale, si rileva che, qualora l’atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina, così come disposto dal codice civile, il Commissario liquidatore dovrà essere nominato dal presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio (in ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale).

Anche il riferimento al termine di formazione dell’inventario iniziale (comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale in argomento che stabilisce che "Entro 30 giorni dalla consegna del conto della gestione di cui al comma 2. [ ... ], il Commissario liquidatore redige l'inventario iniziale di liquidazione e lo sottopone alla Giunta regionale [….]") non risulta conforme alla previsione dell’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale statuisce che il liquidatore è tenuto a redigere l’inventario all’atto della consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica.

Con riferimento al comma 6 (“Il ricavato della vendita di cui al comma 5, al netto delle posizioni debitorie della medesima Fondazione, comprensive del compenso spettante al Commissario liquidatore, come approvate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4, è trasferito alla regione con vincolo di destinazione per l’espletamento della procedura di liquidazione dell’Associazione CIAPI Abruzzo Formazione”), qualora quanto previsto dalla norma non sia contenuto nello statuto, si pone in contrasto con l’articolo 31 del codice civile (Devoluzione dei beni) il quale prevede che “I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi […]”.

Dall'analisi del contesto normativo su esposto si rileva che il legislatore regionale può assumere le iniziative volte all'estinzione della fondazione, ma operando un generale rinvio alla disciplina codicistica, essendo la materia de qua rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Di converso, il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale in argomento, che prevede un rinvio alle norme del codice civile solo “per quanto non espressamente previsto nella presente legge”, deroga alla disciplina civilistica.

Pur prendendo atto della volontà legislativa regionale di assumere le iniziative volte all’estinzione della fondazione, si ribadisce che tali iniziative devono essere adottate in conformità alla disciplina codicistica, in quanto le fondazioni (compresa la fondazione in argomento) sono soggetti aventi “personalità giuridica di diritto privato”.

Le disposizioni della legge regionale sopra richiamate, pertanto, nella parte in cui contrastano con il dettato normativo del codice civile, violano l’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che stabilisce che la materia dell’ordinamento civile rientra nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato.

Per i motivi suesposti le disposizioni sopra indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
Torna all'inizio del contenuto