Dettaglio legge regionale
Titolo | Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale). |
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Regione | Puglia |
Estremi | Legge n. 4 del 27-02-2020 |
Bur | n. 26 del 28-02-2020 |
Settore | Politiche infrastrutturali |
Delibera C.d.M. | 20-04-2020 / Non impugnata |
La legge regionale, che detta modifiche alla legge regionale. 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, che introduce un articolo 2 bis alla legge regionale n. 41 del 2017, assegnando all' Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) ulteriori funzioni istituzionali. In particolare i compiti individuati alle lettere f) g) ed h ) di detto articolo 2 bis risultano in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ,materia che, in quanto "trasversale" e "prevalente", si impone integralmente nei confronti delle Regioni, le quali non possono contraddirla, spettando allo Stato, per costante giurisprudenza costituzionale, la competenza a fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale. Infatti, il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente se, da un lato, legittima le Regioni a provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio (ex plurimis, sentenze n. 150 e n. 151 del 2018; n. 244 del 2016, n, 249 del 2009, Corte Cost.). In particolare si evidenzia quanto segue. La Regione Puglia, con legge regionale 2 novembre 2017, n. 41, ha istituito l'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET), assegnandole personalità giuridica e piena autonomia e stabilendo (articolo 2, comma 1) che la stessa opera, a supporto della Regione o di altre amministrazioni sulla base di specifiche convenzioni, “ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici". In tale quadro previsionale s'innesta la legge regionale in esame che, all'art. 1, comma 1, nell'introdurre il nuovo articolo 2 bis all'anzidetta legge regionale n. 41/2017, assegna all' ASSET le seguenti ulteriori funzioni istituzionali, prevedendo che la stessa: a) collabora al rilevamento e alla elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), e adotta gli atti di competenza; b) formula proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici; c) presta supporto, su richiesta della Regione, ai fini della redazione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzarsi nei distretti idrografici; d) predispone annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza; e) assume ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e nei bacini idrografici di competenza; f) elabora proposte all'Autorità di bacino distrettuale, anche d'intesa con gli enti locali, ai fini dell'approvazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico; g) provvede a prestare il necessario supporto tecnico ai fini della realizzazione di opere e d'interventi previsti nel piano di bacino, sotto il controllo della Conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4 dell'articolo 63 del d. lgs. n.152/2006; h) adegua e aggiorna la carta d'uso del suolo e la cartografia tecnica regionale, adottando ogni provvedimento di competenza funzionale all'aggiornamento del Piano stralcio di assetto idrogeologico e di ogni altro sistema informativo territoriale." La generalità delle competenze, sopra, specificate riguarda profili di pianificazione e gestione dei bacini idrografici: Ciò posto, le competenze assegnate dalla Regione Puglia ad ASSET debbono, quindi, essere verificate punto per punto sulla base di quanto stabilito in materia di difesa del suolo dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Capo IV, artt. 88 e 89) e per la pianificazione di bacino dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Parte terza) e dai successivi provvedimenti modificativi/integrativi ad esso collegati. In particolare, per le competenze specificate alle lettere a), b), c), d) ed e), la Regione delega all'Agenzia funzioni proprie attribuitele dall'art. 61 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si rappresenta, tuttavia, che le attività ivi individuate sono formalmente attribuite alla Regione che resta, pertanto, il solo ente titolato a svolgere le funzioni specificate, potendosi comunque legittimamente avvalere del supporto dell'Agenzia. In merito alle previsioni di cui alla lettera f) dell'art. 1 della legge regionale, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 67, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Autorità distrettuale approva i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. L'Agenzia è un ente terzo non legittimato a questo compito e pertanto non può essere interlocutore diretto dell'Autorità distrettuale; può essere, tuttavia, delegato dalla Regione nell'attività di supporto alla medesima allo svolgimento della specifica competenza. La disposizione regionale, risultando modificativa della richiamata disposizione statale , è pertanto illegittima. Per quanto stabilito, invece, alla lettera g), si rappresenta che l’art. 63, comma 6, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dalla legge n. 221/2015, stabilisce che la Conferenza Istituzionale Permanente "controlla l’attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi". La previsione regionale fa invece intendere che l'attività di supporto tecnico dell'Agenzia sia sottoposta al controllo della Conferenza Istituzionale Permanente. Come già osservato l'Agenzia è un ente terzo che non può essere interlocutore diretto dell'Autorità distrettuale; può essere tuttavia delegato dalla Regione nell'attività di supporto alla medesima nello svolgimento di una sua specifica competenza. La norma in argomento risulta quindi illegittima non specificando che il supporto tecnico previsto sia svolto a favore della Regione. Infine, anche per quanto disposto alla lettera h), si evidenzia che l'aggiornamento del Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI) è deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità distrettuale (art. 63, comma 6, lettera e) del decreto legislativo n. 152 del 2006). La norma della Regione appare incostituzionale laddove la stessa si intenda nel senso che l'aggiornamento del PAI richiederebbe un provvedimento da parte dell'Agenzia, in deroga all'assetto di competenze delineato dalla disciplina statale. Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo euro unitario e statale in cui si colloca la materia oggetto della disposizione censurata, la legge regionale in esame si pone in contrasto con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s), dell'art. 117 della Costituzione , in quanto essa interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato (ex multis, Corte Cost., sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n 278 del 2010, n. 61e n. 10 del 2009), cui deve intendersi riservato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del-2013, n. 54 del 2012, n 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008). Ne consegue che «non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente", anche se le Regioni possono stabilire "per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati", pur sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell'ambiente (sentenza n. 61 del 2009)» (sentenza n. 285 del 2013). Per i motivi esposti la legge regionale, limitatamente alle disposizioni sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s della Costituzione . |