Dettaglio legge regionale
Titolo | Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna. |
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Regione | Sardegna |
Estremi | Legge n. 8 del 09-03-2020 |
Bur | n. 11 del 09-03-2020 |
Settore | Politiche infrastrutturali |
Delibera C.d.M. | 01-01-0001 / Non impugnata |
La legge regionale, che prevede interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna, è censurabile con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 9 che, per le motivazioni di seguito indicate, eccede dalle competenze statutarie e , ponendosi in contrasto con le disposizioni contenute nell’articolo 69 del d.lgs. n. 118 del 2011, viola la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato di cui all’articolo 117 , secondo comma lettera e) della Costituzione. In particolare, la norma regionale contenuta nell’articolo 9 prevede la copertura finanziaria degli oneri di cui agli articoli 3, 4 e 7 “mediante le risorse già nella disponibilità del bilancio della SFIRS”, parzialmente “allocate presso l’INPS, rinvenute da economie derivanti dall’attuazione della legge regionale n. 3 del 2008”. Tale modalità di copertura non è idonea in quanto costituisce gestione di risorse al di fuori del bilancio regionale. La disposizione si pone in contrasto con le norme in materia di tesoreria di cui all’articolo 69 del d.lgs. n. 118/2011 e con i principi che regolano la Tesoreria Unica dello Stato, evidenziati anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 27 dicembre 2012, n. 311. In detta decisione la Consulta ha infatti precisato che “possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 193 e n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).” Da ciò ne consegue che le norme in materia di tesoreria, soddisfacendo i requisiti indicati, costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. La società regionale sarda SFIRS sembra svolgere attività di “Tesoriere alternativo” della Regione con una gestione che si pone in collisione con i principi di finanza pubblica che regolano lo svolgimento di tale attività, nonché con quelli previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011, in materia di divieto di gestioni fuori bilancio e competenza del Consiglio regionale ad approvare la destinazione delle risorse regionali a livello di programmi. Peraltro, appare quale strumento mediante il quale realizzare operazioni di finanziamento con risorse regionali senza che delle stesse vi sia immediata evidenza nel bilancio regionale, con i correlati profili di criticità inerenti il pieno rispetto dei relativi vincoli di finanza pubblica. Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alla disposizione finanziaria di cui all’articolo 9, eccede dalle competenze statutarie della Regione Sardegna e deve essere quindi impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |