Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Collegato alla legge di stabilità regionale 2020
Regione Basilicata
Estremi Legge n. 12 del 20-03-2020
Bur n. 25 del 23-03-2020
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 15-05-2020 / Non impugnata
La legge Basilicata n. 12 del 2020 presenta alcuni profili di non conformità alla Carta costituzionale, come di seguito si illustra e va, pertanto, impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
L’articolo 5, comma 1, intitolato “Legge di riordino per lo sviluppo industriale” prevede che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale stessa, la Giunta regionale presenti una proposta di legge di riordino del comparto industriale finalizzata alla promozione dello sviluppo industriale, alla sostenibilità ambientale delle aree produttive regionali, alla semplificazione dei processi autorizzativi e all'attuazione di nuovi investimenti, anche nelle Zone Economiche Speciali, nelle aree di crisi complesse e non complesse, nonché nei siti di interesse nazionale e nelle zone franche doganali, nonché ad assicurare una razionale gestione regionale, compatibilmente con la preventiva risoluzione della situazione di squilibrio economico e finanziario del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza.
Il comma 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 2.
Infine, il comma 3 con lo scopo di evitare l'interruzione dei servizi di interesse pubblico indispensabili per la gestione delle aree industriali nelle more dell'approvazione della predetta legge di riordino, dispone un’assegnazione una tantum di euro 2.500.000 al Consorzio Industriale di Potenza.
Come si evince dallo statuto del Consorzio, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dall’articolo 10 della legge della regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 18, esso è ente pubblico economico e, in quanto tale, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nonché di autonomia imprenditoriale.
In considerazione di ciò, l’assegnazione della predetta somma al Consorzio Industriale di Potenza si configura come aiuto di Stato che, dunque, deve essere compatibile con la disciplina europea, notificato alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione sulla base della positiva verifica dei presupposti stabiliti dalla normativa europea di riferimento e la norma che lo prevede deve contenere la clausola della c.d. «stand still».
Inoltre, occorre sottolineare che gli orientamenti della Commissione europea prevedono un periodo uniforme di dieci anni durante il quale l’impresa beneficiaria non può ricevere alcun aiuto supplementare per il salvataggio o la ristrutturazione. Tale principio di “aiuto una tantum” mira ad evitare il ricorso ripetuto ad aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione allo scopo di mantenere le imprese artificialmente in vita.
In merito a ciò, rileva il comma 2 dell’articolo 5 in questione che dispone l’abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2019 recante “Legge di stabilità regionale 2019”; relativamente a tale articolo 11, infatti, che ha previsto lo stanziamento in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza di una somma a valere sugli stanziamenti del bilancio triennale finalizzata a garantire il conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento dei consorzi industriali approvato dalla giunta regionale nell'anno 2018, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha presentato il ricorso n. 57 del 15 maggio 2019 alla Corte costituzionale per far dichiarare l’illegittimità costituzionale di talune norme della legge regionale della Basilicata n. 2/2019, ed in particolare dell’articolo 11 proprio perché lo stanziamento ivi disposto configura un aiuto di Stato.
Ciò premesso, la norma in esame, contrastando la normativa europea di cui agli articolo 107 e 108 TFUE, viola l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che sancisce il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e l’articolo 117, secondo comma, lettera e), in materia tutela della concorrenza.

L’articolo 8 della legge regionale in oggetto, intitolato “Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015)”, provvede alla sostituzione dell’articolo 76 di tale legge stabilendo che “In attesa del riordino definitivo e della revisione del quadro normativo nazionale in materia di demanio marittimo, secondo i principi comunitari, e nelle more dell'approvazione della variante al piano regionale di utilizzo delle stesse aree, al fine di favorire le attività turistiche balneari legate alle strutture turistiche ricettive e alle aziende che hanno sostenuto investimenti, ovvero abbiano effettuato manutenzione nell'ordine del 10 per cento dell'investimento originario, per la realizzazione di strutture ricettive prospicenti il mare e non dispongono di servizi in sito, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali, al fine di consentire l'offerta dei servizi per la balneazione agli ospiti delle strutture, con validità annuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.”.
Nei successivi commi 2 e 3 è previsto che “Possono altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali ai comuni, qualora interessati, per finalità turistico-ricreative-balneari rivolte alle fasce sociali più deboli con le modalità di cui al comma 3” e che “L'ufficio Demanio marittimo della Regione, potrà rilasciare concessioni provvisorie e stagionali a richiesta degli interessati e previa disamina delle istanze corredate da opportuna documentazione che descriva sommariamente il progetto e illustri l'attività che si intende realizzare (business plan)”.
La disposizione dovrebbe prevedere espressamente procedure selettive per l’individuazione del soggetto titolare delle concessioni demaniali marittime conformemente all’articolo 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, essendo il demanio marittimo considerato “risorsa scarsa”, come peraltro, affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 14 luglio 2016 e tenuto conto dell’interpretazione che del concetto di “risorsa scarsa” la stessa Corte ha esternato.
Ai sensi del citato articolo 12, infatti, per l’assegnazione di una concessione demaniale per finalità turistico ricreative, l’autorità è obbligata all’adozione di una procedura comparativa; ciò, in ragione del fatto che il bene demaniale marittimo è una risorsa scarsa ed è altresì economicamente contendibile, con conseguente obbligo per le autorità preposte alla sua cura e gestione di indire delle procedure selettive trasparenti al fine di assegnare il bene stesso che, indiscutibilmente, rappresenta una occasione di guadagno per gli operatori di settore.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, infatti, in più occasioni affermato che i principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d’imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici. Ne deriva che i menzionati principi sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (in tal senso, ex multis CdS sez. VI 2 maggio 2018 n. 2622; CdS sez. VI 31 gennaio 2017 n. 394; Adunanza Plenaria 25 febbraio 2013 n. 5).
Per quanto detto, la norma in questione contrasta con l’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione, rispettivamente, agli obblighi posti dai vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e alla materia della tutela della concorrenza.

In relazione a quanto esposto, si ritiene di dover impugnare la legge regionale in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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