Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994.
Regione Toscana
Estremi Legge n. 42 del 22-06-2020
Bur n. 58 del 26-06-2020
Settore Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. 07-08-2020 / Non impugnata
La legge regionale, che reca disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero risulta costituzionalmente illegittima con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 3, in quanto, per le motivazioni di seguito indicate, essa contrastae con la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui all’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione , materia quest'ultima "trasversale" e "prevalente", che si impone integralmente nei confronti delle Regioni che non possono contraddirla, spettando allo Stato, per costante giurisprudenza costituzionale, la competenza a fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.

La giurisprudenza costituzionale, infatti, è costante nell'affermare, da un lato, che la materia "tutela dell'ambiente” « rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, appunto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto; dall'altro, che si tratta di una "materia trasversale", titolo che legittima lo Stato ad adottare disposizioni a tutela di un valore costituzionalmente protetto, anche in "campi di esperienza" - le cosiddette "materie" in senso proprio - attribuiti alla competenza legislativa regionale.
Da ciò deriva che le disposizioni legislative statali adottate, in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto, eventualmente, incrementare i livelli della tutela. ambientale senza, però, compromettere il punto di equilibrio fra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma statale (ex multis sentenza n. 197 del 2014, punto 3.2. del Considerato in diritto).
Riconoscere alla tutela dell'ambiente il carattere di valore costituzionale costituisce il coronamento di un percorso di tutela sempre più consapevole, incisivo, avanzato, che colloca l'ambiente tra i valori primari dell'ordinamento repubblicano, e la sua assunzione tra i principi fondamentali.
La qualifica di "valore costituzionale" indica la rilevanza che l'ordinamento attribuisci al bene giuridico ambiente la funzione che è destinato a svolgere nel contesto istituzionale, la scala di priorità nella quale è collocato nei confronti di altri beni giuridici ed interessi pubblici da tutelare, l'intensità e l'estensione della tutela.
Il riconoscimento della tutela dell'ambiente come "valore costituzionale" non comporta, quindi, la conseguenza preclusiva che la medesima sia configurata come una "materia'', in quanto i due concetti definiscono vicende giuridiche diverse.
A quest’ ultimo termine, infatti, va conferito il corretto significato di un dato compiutamente definito, in relazione al quale opera un complesso organico di norme coordinate e indirizzate verso un fine unitario, cioè la cura di un determinato bene giuridico o - come nella fattispecie- di un insieme di beni e di interessi pubblici riguardanti la persona umana, considerati nella loro unitarietà e nella loro specifica interazione.

Tutto ciò premesso l'esame, in punto di legittimità costituzionale, della norma regionale che si contesta impone una preliminare ricostruzione delle previsioni legislative statali suscettibili di assumere in materia la valenza di parametri interposti in quanto espressione della competenza esclusiva dello Stato a porre standard uniformi di tutela dell'ambiente e dell’ecosistema non derogabili in pejus dalle regioni (articolo 117, comma 2, lett. s), Cost.).
In questa prospettiva occorre tener conto anzitutto del richiamo alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che all'articolo 2 fornisce la definizione di inquinamento acustico, inteso letteralmente come "l 'introduzione dà rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".
La semplice emissione sonora, quindi, diventa rumore soltanto quando produce determinate conseguenze negative sull'uomo o sull'ambiente, e cioè quando alla fine compromette la qualità della vita.
Sempre in tal contesto si colloca, altresì, per quanto di rilievo, il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 ("Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447") adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e del decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
Si premette che con la legge 3 gennaio 2020, n. 2, del 2020 recante "Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico Situato nel Comune di Scarperia e San Piero Modifiche alla L.r. 48/1994 e alla L.r n. 89/1998" la Regione Toscana, al relativo articolo 3, ha introdotto uno specifico articolo 8 bis alla l.r. 4811994, rubricato" Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel comune di Scarperia e San Piero", oggetto d'impugnativa in relazione ai commi 2, 3, e 4 per violazione degli articoli 32 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in riferimento ai parametri statali di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. 3 aprile 2001. n. 304 e della legge 26 ottobre 1995, a. 447.

Ciò premesso, la legge regionale in oggetto, modificativa dell'articolo 8-bis della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48, a sua volta introdotto dalla legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2 risulta censurabile relativamente al comma 3 dell’articolo 1 , che , pur sopprimendo la durata cumulativa di concessione di deroghe ai limiti di emissione sonora ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del dP.R. 3 aprile 2001, n. 304, vale a dire i "duecentottanta giorni annui di attività continuative" previsti nella precedente formulazione del comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 27 giugno 1994. n. 48, così come novellato dalla legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2, non modifica il periodo di concessione di suddette deroghe, che rimane quinquennale.
Seppure il d.P.R. 3 aprile 2001, a. 304 non fornisce a tal proposito alcuna indicazione, la previsione di una durata quinquennale della concessioni di tali deroghe da parte dell'amministrazione comunale competente, non appare allineata alla programmazione delle attività dell'autodromo, il cui calendario è predisposto con periodicità annuale. Sarebbe in proposito apparsa ragionevole una previsione temporale che correlasse la durata della deroga alla programmazione delle attività svolte nell'autodromo.
Attraverso detta previsione regionale si addiviene all'introduzione di un meccanismo derogatorio temporalmente definito teso a ridurre il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente, inteso nella sua più ampia e riconosciuta accezione di "diritto fondamentale della persona”, costituzionalmente riconosciuto che, nel ricomprendere in maniera unitaria tutti gli aspetti oggetto di cura e di tutela della persona umana (salubrità. salute, qualità della vita cc.), impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato.
In quanto tale, esso riguarda il generale e comune diritto dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale, e la relativa tutela implica non solo situazioni attive di pretesa, ma comprende - oltre che misure di prevenzione - anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui.
Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra tale diritto, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo.
Il "diritto" ad un ambiente salubre è dalla Corte Costituzionale riconosciuto sulla base di un'interpretazione del combinato disposto dagli art. 32,9 e 2 Cost. (si vedano le Sentenze nn. 641/1987 e 399/1996) che ha individuato una stretta ed intima connessione tra la salubrità dell'ambiente, diritto alla salute e qualità della vita
Il Giudice delle leggi ha a tal riguardo affermato che "L’ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme. sono riconducibili ad unità. Il fatto che l’ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione. L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua proiezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali quali gli articoli 9 e 32 della Costituzione , per cui esso assurge a valore primario ed assoluto" (Sentenza n. 641/1987.Corte Cost.)

Alla luce di quanto rappresentato, l'articolo 1, comma 3, della legge regionale in esame deve essere impugnato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione per violazione degli articoli 2, 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione , in riferimento in riferimento ai parametri statali interposti citati.
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