Dettaglio legge regionale
Titolo | Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale. |
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Regione | Liguria |
Estremi | Legge n. 20 del 27-07-2020 |
Bur | n. 9 del 03-08-2020 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 30-09-2020 / Non impugnata |
La legge della Regione Liguria - Legge regionale n. 20 del 27 luglio 2020, pubblicata sul B.U.R n. 9 del 3 agosto 2020, recante: "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale" presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato: L'art. 2 della legge regionale in esame prevede che, nei procedimenti avviati su istanza di privati cittadini o imprese, l'istanza debba essere accompagnata (anche) dalla lettera di affidamento dell'incarico effettuata dal committente. L'art. 3 subordina il rilascio dell'atto autorizzativo, da parte dell'amministrazione, alla presentazione di un'autodichiarazione resa dal professionista incaricato dal soggetto istante che attesti il pagamento delle spettanze dovute, secondo il modello fornito dalla stessa legge regionale. La mancata presentazione della indicata documentazione costituisce motivo ostativo al completamento dell'iter amministrativo. Al riguardo, si rileva che tali previsioni, finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali e al contrasto all'evasione fiscale, invadono materie riservate esclusivamente alla competenza del legislatore statale, quali il sistema tributario e contabile dello Stato, l'ordinamento civile e i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere uniformemente garantiti sul territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettere e), i) e m). Si evidenzia che l'art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990 dispone espressamente il principio generale del divieto di aggravamento del procedimento. Si ritiene pertanto che tali disposizioni siano costituzionalmente illegittime e devono essere pertanto impugnate ex art. 127 della Costituzione. |