Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022.
Regione Toscana
Estremi Legge n. 75 del 04-08-2020
Bur n. 77 del 06-08-2020
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 30-09-2020 / Non impugnata
La legge della Regione Toscana n.75 pubblicata sul B.U.R n. 77 del 06/08/2020 recante “Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022” presenta i profili di non conformità alla Costituzione che di seguito si indicano e Va pertanto impugnata a sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

L'art. 6 recante "Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 10-bis nella L.R. 69/2020", recita: "Dopo l'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla L.R. 43/2006 e alla L.R. 92011), è inserito il seguente: "Articolo 10-bis Norma transitoria - Il comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 9/2011 continua ad applicarsi al personale già destinatario dell'assegno ivi previsto alla data di entrata in vigore della presente legge."
E’ appena il caso di evidenziare che la stessa legge n. 69/2020, all'art. 10, aveva disposto espressamente l'integrale abrogazione dell'art. 6 della LR n. 9/2011 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale), che testualmente recitava:
1. L'ufficio di presidenza provvede, una volta determinata la dotazione organica ed espletate le prescritte relazioni con le rappresentanze sindacali di categoria, all'assegnazione del personale giornalistico all'ufficio stampa ed alla nomina del capo ufficio stampa. - 2. I giornalisti in servizio effettivo a tempo indeterminato presso l'ufficio stampa provvisorio del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), alla data di entrata in vigore della presente legge possono, entro quarantacinque giorni da tale data, presentare domanda per essere assegnati all'ufficio stampa, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in essere, oppure per transitare nel ruolo del personale del Consiglio regionale del comparto regioni e autonomie locali. – 3 Al personale che transita nel comparto regioni e autonomie locali viene attribuita la categoria D (D3 giuridico, D6 economico), in un profilo professionale corrispondente alle mansioni svolte. Allo stesso personale spetta la corresponsione, mediante assegno personale fino a riassorbimento, della differenza stipendiale tra il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e quello previsto dal contratto nazionale del comparto regioni e autonomie locali dei dipendenti regionali, esclusi gli istituti accessori correlati all'esercizio della funzione, ed il mantenimento, nel caso di svolgimento di mansioni attinenti a quelle precedentemente esercitate, del trattamento previdenziale ed assistenziale in essere. (omissis)".
Tuttavia, con una tecnica legislativa suscettibile di ingenerare confusione per l'interprete, con il succitato articolo 6 della legge regionale n. 75 del 4/8/2020 ora in esame, il legislatore regionale è intervenuto sul testo originario della legge n. 69/2020 inserendo l'art. 10 bis, così facendo rivivere il solo comma 3 dell'art. 6, della LR 9/ 2011, la cui contestuale abrogazione, si ribadisce, è contenuta all'art. 10 della medesima legge n. 69/2020.
Peraltro, l’articolo 1 della legge n. 69/2020 è stato impugnato con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2020, per le medesime motivazioni (“Inquadramento del personale giornalista”) che qui parzialmente si ripropongono, ad esclusione del rinvio al CCNG.
L'articolo 6 della LR 75/2020, facendo rinvio al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2011, ne fa rivivere il contenuto che, per la sua portata, è suscettibile di sindacato di legittimità costituzionale, disponendo esso in materia di trattamento giuridico ed economico del personale e dunque disciplinando materie riconducibili all'ordinamento civile e per ciò solo riservate alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera I), della Costituzione.
Sul punto, si ritiene possa qui invocarsi il principio secondo cui l'esistenza di una disciplina contenuta in un precedente testo normativo non impedisce l'impugnazione in via principale di una successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima disciplina (ex plurimis Corte Cost. n. 9/2010).
In tal senso depone la circostanza che l'art. 6 della legge n. 9/2011 risulta abrogato alla data di entrata in vigore della L. 69/2020 (e quindi al 29/7/2020) e, solo ad opera della legge in oggetto n. 75 del 4/8/2020, nei limiti delle disposizioni di cui al comma 3, esso è stato reintrodotto nell'ordinamento, pertanto suscettibile di autonoma impugnazione.
Nel merito poi non appaia ridondante richiamare l'ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale secondo cui, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e della contrattazione collettiva e la posizione dei dipendenti regionali è attratta dalla disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici (art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001}. Sicché, in relazione al riparto di competenza tra Stato e Regione, ciò comporta che la disciplina del trattamento economico e, più in generale di quella del rapporto di impiego pubblico, ivi compresa la materia degli inquadramenti del personale, rientri nella materia "ordinamento civile" riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 203 del 2012, nn.160 e 175 del 2017, sentenza n. 154 del 2019).
A fortiori l'art. 6 della legge Toscana n. 75/2020, per effetto del richiamo all'art. 6, comma 3, della LR 9/2011, si pone in chiara violazione dell'art. 9, comma 5-bis, della Legge n. 150/2000; esso infatti prevede, per gli aspetti connessi al trattamento economico dei dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche, la facoltà di riconoscere un assegno ad personam che sia riassorbibile rimettendo tuttavia la relativa disciplina alla contrattazione collettiva nazionale. Sicché il legislatore regionale, contravvenendo alle disposizioni di cui al citato comma 5-bis, sarebbe incorso nella violazione di una norma cui è riconosciuta copertura costituzionale in forza dell'art. 10 della stessa legge n. 150 del 2000, il quale dispone che "Le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ( ... )".

Ciò posto si ritiene di dover ricorrere all’impugnativa dinanzi la Corte Costituzionale, per i profili di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della LR n. 75/2020.
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