Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Proroga dell’efficacia delle graduatorie e integrazioni alla legge regionale n. 34 del 2016.
Regione Sardegna
Estremi Legge n. 25 del 01-10-2020
Bur n. 60 del 01-10-2020
Settore Politiche ordinamentali e statuti
Delibera C.d.M. 01-01-0001 / Non impugnata
Con la legge in esame la Regione Sardegna detta disposizioni inerenti la proroga delle graduatorie, al 30 settembre 2021, relative alle procedure selettive per il reclutamento del personale bandite dalle aziende sanitarie nonché delle graduatorie bandite dalle amministrazioni del sistema regione, e, a causa della pandemia da Covid - 19, per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori coinvolti, per la prosecuzione delle attività relative alla convenzione RAS-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell’aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.
La legge regionale è censurabile in quanto eccede dalla competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione dall'articolo 3 dello statuto speciale (Legge Cost. n.3/1948), in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale, ponendosi in contrasto con l'articolo 1, comma 147 della legge n. 160/2019 in violazione del principio del coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 117, terzo comma, Cost. nonché in violazione del principio di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, per le motivazioni di seguito esplicitate:

1. L'articolo 1 (Proroga dell'efficacia delle graduatorie) prevede che "1. L'efficacia delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale bandite dalle aziende sanitarie della Sardegna, in scadenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) e dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), al 30 settembre 2020, è prorogata al 30 settembre 2021. È inoltre prorogata alla stessa data l'efficacia delle graduatorie per procedure selettive per il reclutamento di personale bandite dalle aziende sanitarie, efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 30 settembre 2021.
2. L'efficacia delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale, bandite dalle amministrazioni del sistema Regione, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), scadute o in scadenza nell'anno in corso, sono prorogate al 30 settembre 2021."

Tale disposizione proroga, fino al 30 settembre 2021, l’efficacia delle graduatorie relative alle seguenti procedure: procedure selettive per il reclutamento di personale bandite dalle aziende sanitarie della Sardegna, in scadenza (ex art. 8, c. 10, L.R. n.48/2018, Stabilità 2019. e art. 1, c. 147, L. n. 160/2019, Bilancio di previsione dello Stato 2020) al 30/9/2020 (comma 1, primo periodo); procedure selettive per il reclutamento di personale bandite dalle aziende sanitarie efficaci all’entrata in vigore della legge stessa e in scadenza entro il citato 30 settembre 2021 (comma 1, secondo periodo); procedure selettive per il reclutamento di personale, bandite dalle amministrazioni del sistema Regione, scadute o in scadenza nell'anno in corso.
Va evidenziato che l’art. 1 in commento risulta esorbitare dagli ambiti temporali stabiliti dalle disposizioni statali in materia di graduatorie e, in particolare, dall'art. 1, comma 147, Legge n. 160/2019 a tenore del quale le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, tra cui quelle regionali, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: «a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità, b) le graduatorie approvale negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fìno al 30 settembre 2020,’ c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
In merito all'efficacia temporale delle graduatorie concorsuali l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: fino al 30 marzo 2020 per le graduatorie approvate nell'anno 2011 (previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità);fino al 30 settembre 2020 le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017; entro tre anni dalla loro approvazione per le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019.
Al riguardo l'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa in tre anni l'efficacia delle graduatorie concorsuali per gli enti locali, prevedendo una durata delle graduatorie dei predetti enti che si pone in linea con quella delle graduatorie nazionali.

Si evidenzia l’obiettiva difformità dell’art. 1, L.R. n. 25/2020 in esame rispetto al citato comma 147 determina violazione dell’art. 117, comma III, Cost. in ragione del fatto che tale disposizione statale opera come norma interposta rispetto al “coordinamento della finanza pubblica” di cui al comma III suddetto. Al riguardo soccorre la copiosa giurisprudenza costituzionale formatasi nei giudizi su leggi regionali impugnate con riferimento al citato “coordinamento della finanza pubblica” e, in taluni precedenti, recanti appunto proroghe di graduatorie di procedure concorsuali e selettive (sentenze nn. 241/2016 e 5/2020).
In particolare la sentenza n. 241/2018, nello scrutinare la L.R. Valle d’Aosta n. 23/2017 in tema di durata di graduatorie — dopo aver escluso che tale materia rientri nell’ ”ordinamento/o civile” di cui alla lett. l) del comma II dell’art. 117 cit. — si è soffermata sulla eventuale violazione del “coordinamento della finanza pubblica” di cui al successivo comma III e, avendo a riferimento, in quella occasione, per la legislazione statale, il comma 1148 dell’art. 1 della L. n. 205 del 2017 (recante proroga al 31/12/2018 del termine per 1’esercizio, da parte di amministrazioni, di facoltà di assunzione) ha consolidato gli orientamenti maturati e ha confermato che va certamente riconosciuta la natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica a tutte quelle disposizioni statali che - come, nel caso ivi scrutinato, il comma 1148 cit. - “agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltà delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni (cx pluirimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 216 e n. 153 del 2015)” (punto 3 del Considerato in diritto).
La stessa pronuncia n. 241/2018 ha anche richiamato la sentenza n. 82/2015 a tenore della quale è «costantemente affermato che di regola i princìpi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale [...], in quanto essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare 1’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire 1'unità economica della Repubblica, come i richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, rinverdendo l’orientamento già espresso, in tema di autonomie regionali speciali, nelle sentenze n. 62/2017, n. 151/2017 (punto 9.1. del Considerato in diritto), n. 231/2017 (punto 9.3.4. del Considerato in diritto).
Dunque il Giudice delle leggi non ha dubbi nell’individuare la norma statale di proroga delle graduatorie di idonei, e contestuale delimitazione della loro efficacia al momento de11’entrata in vigore della legge regionale. quale “principio fondamentale di coordinamento della Finanza pubblica vincolante le regioni”, valido anche per le regioni a statuto speciale.
Rispetto a tale quadro giurisprudenziale deve aggiungersi che la disposizione ora in commento, in quanto emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna, presenta, rispetto ai precedenti esaminati, specifici profili economico-finanziari, ed effetti di spesa, che ulteriormente depongono per la declaratoria di incostituzionalità: ed infatti - a differenza della L.R. Valle d’Aosta n. 23/2017 (che la sentenza n. 241/2018 cit. dichiarò, infine, legittima') - l’art. l della L.R. Sardegna n. 25/2020 va a incidere su profili di spesa regionale non interamente finanziati dalla Regione stessa. Al riguardo occorre rammentare che il Giudice delle leggi è fermo ne11’esc1udere che lo Stato abbia titolo a dettare norme di coordinamento finanziario soltanto nel caso in cui nessuna risorsa statale concorra al finanziamento delle spese che, specie in materia sanitaria, derivino dalle leggi regionali impugnate (sentenze n. 341/2009; n.133/2010, n. 115/2012, n. 187/2012, n. 125/2015: punto 5.1. del Considerato in diritto).
La più recente sentenza della Corte Costituzionale n. 5/2020 ha confermato la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica al citato comma 1148 e, in continuità con le considerazioni svolte nella pronuncia n. 241/2018, ha dichiarato 1’incostituzionalità della L.R. Basilicata n. 38/2018 (art. 47, comma 1), concernente la validità di graduatorie concorsuali, nuovamente per contrasto con i principi di «coordinamento della finanza pubblica» ex art. 117, III comma, cit..
Quella pronuncia ha evidenziato che “non si può non segnalare che la nuova disciplina delle graduatorie dettata dal legislatore statale delinea uno scenario che risulta ancor più restrittivo quanto all’uso delle graduatorie e che, in costanza di misure di contenimento delle assunzioni, conferma la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica della previsione di limiti alla proroga dell’efficacia delle stesse. Pur prorogando le graduatorie precedenti, si introducono alcune condizioni e si definiscono precisi limiti temporali [....]. Si afferma, inoltre, una nuova centralità del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost., tuttavia connessa alla prospettiva futura a e comunque eventuale della riapertura delle procedure concorsuali e dello sblocco delle assunzioni. Si delimita, in ogni caso, a regime, l’efficacia delle graduatorie e se ne ridimensiona scorrimento” (cfr 4. .1 del Considerato in diritto).
Pertanto, la legislazione regionale, anche se emanata nel quadro dell’autonomia statutaria speciale, deve sempre essere rispettosa dello specifico principio di coordinamento della finanza pubblica risultante, ai sensi del comma III dell’art. 117 Cost., da quelle disposizioni statali che, interposte, recano i presupposti e i limiti uniformi per la generale ultrattività delle graduatorie.
Quanto ai rapporti tra legislazione delle regioni a statuto speciale e disciplina statale del pubblico impiego, che recentemente la Corte, con sentenza n. 16 del 15 gennaio scorso, ha chiarito che “per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Come tali, essi si impongono al rispetto del legislatore della Regione autonoma (in tal senso, sentenze n. 93 del 2019, n. 201 e n. 1 /°8 del 2018)” (punto 5.1 del Considerato in diritto).

Quanto al principio di uguaglianza l'articolo 1 della legge regionale, disponendo per la sola amministrazione del sistema regionale, una proroga delle graduatorie oggettivamente esorbitante dal perimetro egualitariamente fissato dalle disposizioni statali, per la generale platea delle amministrazioni, finisce con il determinare una evidente e non ragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti collocati in graduatorie approvate per uguali profili, in altre regioni italiane.
La disposizione, pertanto, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in quanto introduce una disciplina differente e privilegiata rispetto a situazioni del tutto analoghe, senza fornire neppure un cenno di giustificazione di tale diverso, più favorevole trattamento.
Peraltro il legislatore statale, dal 2019, superando la fase normativa del c.d. “blocco delle assunzioni” nel pubblico impiego, ha avviato un ricambio generazionale che, quale processo di complessiva riqualificazione del personale, si rivolge alla intera platea delle amministrazioni.
In tale contesto di riforma, rilevante sul piano sociale ed economico, le disposizioni statali sulla durata delle graduatorie concorsuali (e di cessazione dell’efficacia delle più risalenti), non possono non essere concepite e, quindi, applicate — pur nel rispetto dei modelli organizzativi delineati dalle rispettive autonomie territoriali — in termini uniformi sull’intero territorio nazionale, ponendosi nella prospettiva di una progressiva limitazione di operatività (temporale) e di graduale superamento delle graduatorie stesse al fine di poter restituire centralità al concorso pubblico quale unica via di accesso agli impieghi presso le Amministrazioni.
In caso contrario 1ordinamento si troverebbe a fronteggiare il serio rischio che il personale di talune amministrazioni regionali divenga una “monade” ad ordinamento speciale, surrettizziamente ammesso, per la peculiarità della propria disciplina, ai generali procedimenti, volontari o obbligatori, di mobilità verso le altre amministrazioni, regionali o statali.
La Corte costituzionale, inoltre, nella sentenza n. 16 del 2020 ha per altro verso affermato con riguardo al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che “che per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Conte tali, essi si impongono al rispetto del legislatore della Regione autonoma (in tal senso, sentene n. 93 clel 2019, n. 201 e n. 178 del 2018)... “: in un chiaro contesto di riforma economico sociale si colloca anche la disciplina delle graduatorie concorsuali, recentemente ed ulteriormente novellata proprio attraverso le modifiche introdotte con il comma 147 dell’art. 1, L. n. 120/2019, i cui caratteri generali sono stati anche introdotti nell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs n. 165/2001'.
La rilevanza del principio di parità di trattamento nella disciplina della validità delle graduatorie di procedure concorsuali e selettive ma letta anche nell’ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 che, difatti, all'art. 91, comma 4, stabilisce: «Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo)), ponendo, quindi, la durata delle graduatorie degli enti pubblici locali in armonia con quella delle graduatorie nazionali.

Si ravvisa, altresì, la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione. La violazione va evidenziata in considerazione della recente sentenza n. 126 del 2020, relativa alla L.R. Toscana 28 giugno 2019, n. 38, nella quale il Giudice delle leggi ha chiarito che “lo scorrimento delle graduatori ancora valide è assoggettato a limitazioni, che valgono a renderlo compatibile con i principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione...” e che “Il buon andamento, per altro verso, preclude di scorrere le graduatorie, quando sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire o quando, per il tempo trascorso o per le modifiche sostanziali nel frattempo introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei concorrenti, la graduatoria già approvata cessi di rispecchiare una valutazione attendibile dell’ idoneità concorrenti e della qualificazione professionale necessaria per ricoprire l’incarico... ”. (punto 7.4 del Considerato in diritto).
Peraltro, non può non evidenziarsi che nell’anno in corso, in presenza della emergenza epidemiologica in atto, il legislatore statale, pur introducendo numerosi interventi urgenti e derogatori, non ha prorogato le graduatorie concorsuali: ciò si deve alla considerazione che il principio del buon andamento ex art. 97 Cost. va perseguito, innanzitutto, nella scelta (per concorso o nelle forme previste dalla legge) dei candidati più preparati e ciò nel momento in cui la selezione esperita mantenga i suoi caratteri di attualità.
Al contrario l’effetto della disposizione regionale in esame è quello, incomprensibilmente in antitesi con l’impostazione statale, di aprire alle assunzioni di persone risultate idonee e collocate in graduatorie approvate sin dal lontano anno 2011, utilizzando procedure risalenti di almeno dieci anni orsono.
Si tratta di una circostanza del tutto non congruente rispetto alla lettura costantemente data dalla Corte costituzionale, e sopra riportata, in merito a presupposti e limiti imposti dall’esigenza di una ragionevole durata delle graduatorie, e che si oppone palesemente al principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione.
Per altro verso la volontà, espressa dalla disposizione regionale in commento, di ricorrere a graduatorie di concorsi ultradecennali finisce anche con 1attingere quel principio di «equità intergenerazionale» oggi già consolidato negli orientamenti del Giudice delle leggi.

Dalle considerazioni "in diritto” svolte dal Giudice delle leggi nella riferita sentenza n. 5/2020 - laddove riconduce i limiti temporali delle graduatorie, imposti dal legislatore statale, a “una nuova centralità del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost.” - emerge altresì l’ulteriore riferimento costituzionale, violato dalla norma regionale in commento, costituito dalla prescrizione del comma IV del citato an. 97 laddove stabilisce l’accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche mediante concorso.
L’ultrattività delle graduatorie delle procedure, concorsuali o selettive, costituendo eccezione al principio del concorso per l’accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost), è giustificata soltanto quando e nei limiti in cui si proponga motivatamente di ovviare ad esigenze funzionali delle p.a. per il blocco delle assunzioni o per il mancato espletamento di procedure concorsuali, nel più ampio quadro dell’attuazione del principio di coordinamento di finanza pubblica (art. 119, secondo comma. Cost.), costituente - in tale caso - presupposto e limite inderogabile per l’eventuale intervento del legislatore regionale.

Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna n.25 del 2020, dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, relativamente all’articolo 1, commi 1 e 2 della legge della regione Sardegna n.25 del 2020.
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