Dettaglio legge regionale
Titolo | Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all’allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre. |
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Regione | Friuli Venezia Giulia |
Estremi | Legge n. 19 del 23-10-2020 |
Bur | n. 44 del 28-10-2020 |
Settore | Politiche ordinamentali e statuti |
Delibera C.d.M. | 18-12-2020 / Non impugnata |
Con la legge in esame la Regione Friuli Venezia Giulia detta disposizioni per la costituzione di due Comunità di montagna anzichè dell'unica prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 novembre 2019, n.21. La legge regionale è censurabile in quanto eccede dalla competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione dall'articolo 4.1-bis dello Statuto speciale (Legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1), in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, e in contrasto con l’articolo 31 del Testo Unico sul pubblico impiego per le motivazioni di seguito esplicitate. In particolare: 1) la legge regionale all'articolo 3, comma 4, prevede che «A decorrere dal 10 gennaio 2021 i beni immobili già appartenuti alla soppressa comunità montana del Torre, Natisone e Collio e attribuiti, in sede di subentro, all'Unione del Torre e all'Unione del Natisone, sono attribuiti in proprietà alla Comunità di montagna Natisone e Torre. La stessa, dalla medesima data, subentra nelle risorse finanziarie e nei rapporti giuridici, già facenti capo alla soppressa Comunità montana, in essere presso l'Unione territoriale intercomunale dei Natisone. Ogni altro rapporto giuridico, ivi compresi quelli relativi al personale, è regolato secondo gli accordi tra l'Assemblea dei sindaci della costituenda comunità di montagna e l'Assemblea dell'Unione del Natisone nella composizione di cui al comma 2, da concludersi entro il 31 dicembre 2020. In caso di mancata conclusione degli accordi, trova applicazione il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2014, n, 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in quanto compatibile». A sua volta il citato comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 individua «un collegio arbitrale costituito da un componente designato da ciascuna delle parti e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali (…)», chiamato ad approvare l'accordo in caso di mancata sottoscrizione. Si evidenzia che la regolazione dei rapporti giuridici connessi al processo di trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità, inclusi quelli relativi al personale, affidata ad accordi tra l'Assemblea dei sindaci della costituenda Comunità di montagna e l'Assemblea dell'Unione del Natisone, con eventuale intervento di un collegio arbitrale, appare discostarsi da quella delineata, invero per fini analoghi a quelli perseguiti dalla norma regionale, dall'art. 31 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale: «Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428». Si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, relativamente all’articolo 3, comma 4 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n.19 del 2020. |