Dettaglio legge regionale
Titolo | Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico. |
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Regione | Friuli Venezia Giulia |
Estremi | Legge n. 21 del 06-11-2020 |
Bur | n. 46 del 11-11-2020 |
Settore | Politiche infrastrutturali |
Delibera C.d.M. | 01-01-0001 / Non impugnata |
La legge regionale , che detta la disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico è censurabile relativamente alla disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 1, che , per i motivi di seguito illustrati, eccede dalle competenze riconosciute alla Regione Friuli Venezia Giulia dallo Statuto speciale di autonomia, Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e quindi dell’articolo 117, primo comma della Costituzione. Si premette che la Regione Friuli Venezia Giulia , il base agli articoli 4 e 5 del suo Statuto speciale di autonomia , esercita le competenze legislative ad essa attribuite, “In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato”. In materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, rilevano inoltre le disposizioni attuative dello Statuto, contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e nel l decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) . Ciò premesso, la norma contenuta nell’articolo 10 comma 1 della legge regionale in esame, rubricato “Indizione della procedura di assegnazione” dispone che : “1. Almeno due anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nonché nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, con deliberazione della Giunta regionale è indetta la procedura di assegnazione della concessione.” La norma dunque esclude le “nuove” concessioni dall’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica. L’articolo 12, paragrafo 1, della a direttiva 2006/123, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (di seguito anche “Direttiva servizi”), dispone l’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo paragrafo 1, qualora “[…] il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili […]”, senza distinguere, quindi, tra “autorizzazioni” “nuove” od esistenti, bensì facendo riferimento alle “autorizzazioni disponibili”: donde segue che, ove si rendessero “disponibili” “nuove” concessioni, anch’esse devono essere oggetto di procedure di assegnazione ad evidenza pubblica. La mancata celebrazione di gare pubbliche per l’assegnazione di “nuove” concessioni non sarebbe giustificata neanche ove si volesse far valere, eventualmente, un motivo imperativo d’interesse generale, ai sensi del paragrafo 3, dello stesso articolo 12. Difatti, come chiarito dalla Corte di giustizia, “[…] è previsto che si tenga conto di tali considerazioni solo al momento di stabilire le regole della procedura di selezione dei candidati potenziali e fatto salvo, in particolare, l’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva”10, ai sensi del quale la procedura di selezione deve presentare “garanzie di imparzialità e di trasparenza e […] un’adeguata pubblicità […]”11: in altri termini, un motivo imperativo di interesse generale non può giustificare l’assegnazione di un’“autorizzazione” in assenza di una procedura ad evidenza pubblica, in quanto esso può invocarsi solo a condizione che si svolga una procedura ad evidenza pubblica. Si aggiunga che, stante l’applicazione dell’articolo 12, della Direttiva servizi, anche alle cosiddette “situazioni puramente interne”, l’obbligo di celebrazione di procedure di gara vige tanto nel caso di “nuove” concessioni di rilevanza transfrontaliera, quanto nel caso di “nuove” concessioni di rilevanza esclusivamente nazionale ovvero meramente regionale o locale. In conclusione, dunque, la disposizione di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale in esame , nella misura in cui esclude le “nuove” concessioni – siano esse di rilevanza locale, regionale, nazionale o transfrontaliera – dal campo di applicazione delle procedure ad evidenza pubblica, integra la violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, al cui rispetto la Regione è tenuta in ragione degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale di autonomia, che richiedono che l’attività legislativa della Regione sia svolta in armonia con la Costituzione e con gli obblighi internazionali dello Stato. Il contrasto con la citata norma europea rileva altresì quale parametro costituzionale interposto dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui quest’ultimo vincola la potestà legislativa regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale. Per questo motivo la legge regionale, limitatamente alla norma contenuta nell’articolo 10, comma 1, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |