Dettaglio legge regionale
Titolo | Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2. |
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Regione | Veneto |
Estremi | Legge n. 34 del 17-11-2020 |
Bur | n. 172 del 17-11-2020 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 13-01-2021 / Non impugnata |
La legge regionale Veneto n. 34 pubblicata sul B.U.R n. 172 del 17/11/2020 recante: “Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2” è censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale con riferimento all’articolo 1, per le motivazioni che di seguito si espongono. L’articolo 1 è rubricato “Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza e agli specializzandi dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Sars-Cov 2”. La norma è finalizzata a riconoscere ai professori e ricercatori universitari in assistenza, operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegati nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19, un beneficio economico corrispondente a quello attribuito al personale della dirigenza medica e sanitaria dipendente dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Ai fini del predetto riconoscimento, verranno applicati i criteri e le modalità già definiti dalla Giunta regionale per il riconoscimento riferito alla richiamata dirigenza medica e sanitaria. La norma dispone, altresì, il riconoscimento del suddetto beneficio economico anche ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, ad eccezione di quelli reclutati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lett. a) e b) e dell'articolo 2 ter, comma 5, del DL n. 18/2020; i criteri e le modalità di erogazione saranno definiti da un accordo tra la Regione Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona prendendo in considerazione quanto definito dalla Giunta regionale per la dirigenza medica e sanitaria, con particolare attenzione alla proporzionalità dei benefici e ai criteri di erogazione. In ordine alle predette previsioni, si segnala in primo luogo la genericità del beneficio economico che s'intende riconoscere, tenuto conto che la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 18/2020, che la norma regionale in esame intende estendere ai professori e ricercatori universitari in assistenza nonché ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, prevede espressamente che il finanziamento aggiuntivo per incentivi sia in favore del solo personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, fissando anche il valore del premio di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, che le regioni e le province autonome possono riconoscere sempre al medesimo personale dipendente a valere sulle risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti. Il citato decreto legge n. 18/2020 dispone, infatti, specifici finanziamenti aggiuntivi diretti ad incrementare, anche in deroga ai vigenti vincoli legislativi in termini di spesa di personale e di incremento dei fondi contrattuali, le risorse dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e dei fondi incentivanti del personale dipendente delle aziende ed enti del SSN destinando, dunque, i connessi incentivi solo al predetto personale dipendente dal SSN. Com'è noto, invero, nei confronti dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie trova applicazione la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 517/1999 regolante i rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università che, all'articolo 6, superando le disposizioni recate dall'articolo 102 del DPR n. 382/1980, tese a garantire l'equiparazione economica tra personale universitario e personale del SSN, contempla lo specifico trattamento economico per i predetti professori e ricercatori universitari, ai quali è infatti riconosciuto, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico a carico delle rispettive università, un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ed un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale. Detti emolumenti devono essere erogati nei limiti delle disponibilità del fondo di riferimento e, comunque, nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del DPR n. 382 del 1980. E' altrettanto nota la disciplina applicabile ai medici specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione indipendentemente dall'iscrizione dal primo o dall'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nel senso che il contratto annuale di formazione specialistica che il medico stipula all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti. Anche per i medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, non sono estensibili le disposizioni applicabili per il personale contrattualizzato destinatario dell'art. 1 del decreto legge n. 18/2020. Non può valere la considerazione in ordine alla finalità sottese alla norma ovvero far valere un principio di eguaglianza attraverso il riconoscimento di un 'premio' a tutti coloro che, parimenti, abbiano contribuito e stiano contribuendo alla lotta contro il Covid-19. In questo senso, la norma sarebbe dunque volta a riconoscere ai soggetti impegnati nella medesima attività sanitaria di contrasto al Covid-19 un medesimo riconoscimento finanziario-retributivo, senza produrre effetti lesivi sotto il profilo economico-finanziario, considerato che la norma regionale in esame si limiterebbe a prevedere solamente un "beneficio economico corrispondente", i cui criteri, anche quantitativi, e le cui modalità di erogazione dovranno essere definiti "tramite accordi tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona", con la conseguenza che si tratterebbe di un distinto beneficio, assoggettato ad una propria disciplina. Ciò non emerge dal tenore letterale della norma laddove prevede il riconoscimento di "un beneficio economico corrispondente a quello previsto dai provvedimenti della Giunta regionale che attribuiscono analogo beneficio al personale della dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18". Ne consegue quindi la totale estensione delle disposizioni di cui al citato art. 1, del decreto legge n. 18/2020, a figure quali i professori e ricercatori universitari in assistenza operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario e i medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, non destinatarie delle diposizioni legislative richiamate. Tutt’altro, in tal modo si realizza una diversa disciplina di trattamento tra coloro che nella regione Veneto beneficiano del trattamento economico de quo e le stesse categorie di personale chiamate a svolgere le medesime funzioni e con gli stessi rischi altrove, creando una violazione del principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. In tali termini la norma regionale in esame, nell'estendere le disposizioni recate nell'articolo 1 del decreto legge n. 18/2020 alle predette figure- professori e ricercatori universitari e medici specializzandi -, introduce una modalità di remunerazione non prevista dalla disciplina vigente in materia. La disposizione peraltro non è in linea con le disposizioni tassativamente individuate dal CCNL in termini di destinatari dei fondi per la contrattazione integrativa e si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica nonché con lo stesso articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, considerata la riserva esclusiva dello Stato sull'ordinamento civile e, quindi sui rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). Tanto premesso, il MEF Economia ne richiede l'impugnativa. La tipologia di remunerazione non è contemplata dalla normativa vigente e, pertanto, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica nonché con lo stesso articolo. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, considerata la riserva esclusiva dello Stato sull'ordinamento civile e, quindi, sui rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover impugnare la legga regionale in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |