Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.
Regione Calabria
Estremi Legge n. 27 del 19-11-2020
Bur n. 109 del 19-11-2020
Settore Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. 13-01-2021 / Non impugnata
La legge regionale, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 17, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 recante disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale e l’ordinamento dei consorzi di bonifica è censurabile con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 1, che, per i motivi di seguito riportati, eccede dalle competenze regionali andando a violare la competenza esclusiva dello stato in materia di ordinamento civile di cui all’articolo 117, secondo comma lettera l) della Costituzione.
La norma contenuta nell’articolo 1 della legge in esame modifica il comma 2 dell’articolo dell'articolo 17, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 in base al quale il perimetro di contribuenza era reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi degli articoli 10 e 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 . La citata disciplina statale prevede l’obbligo della trascrizione per dare pubblicità ai perimetri di contribuenza.
Con la modifica apportata dalla legge regionale in esame il comma 2 dell’art. 17 della l.r. n. 11/2003, si dispone che “I perimetri di contribuenza sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul BURC della Deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano di Classifica di cui al successivo art. 24. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati”.
La ricomprensione di un immobile nell'ambito dei cosiddetti perimetri di contribuenza comporta conseguenze che sono state poste in evidenza da consolidati orientamenti giurisprudenziali, avallati dalla giurisprudenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, secondo cui "la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza quale condizione per sottoporre i proprietari stessi al pagamento, esonera dall'onere della prova del beneficio ricavato" (SS.UU., sent. n. 968/98). Si evidenzia inoltre che il motivo per il quale il legislatore statale ha imposto la formalità della trascrizione del vincolo nei pubblici registri immobiliari risiede proprio nelle conseguenze giuridiche e processuali che discendono dalla ricomprensione di un immobile nell'ambito di un perimetro di contribuenza: "la presunzione di beneficio con conseguente inversione dell'onere della prova non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio, ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza. Ciò spiega le ragioni per cui l'obbligo della trascrizione riguarda soltanto i fondi compresi nel perimetro ... e perché il perimetro vada delimitato con procedure di legge, le quali impongono la trascrizione del vincolo, volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica" (Corte di Cassazione, sent. n. 4513 del 25.02.2009).
Ciò premesso la sostituzione, operata dalla legge regionale in esame della trascrizione del provvedimento di approvazione del piano di bonifica, prevista dalla legislazione statale, con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione risulta eccedere dalle competenze regionali, atteso che la legge regionale non può a legittimamente derogare all'efficacia della trascrizione con riferimento ad una fattispecie nella quale è già la norma primaria nazionale a richiedere la trascrizione e, quindi, a disciplinarne gli effetti.
L'intervento regionale non può difatti introdurre deroghe alla disciplina degli artt. 2643 e ss. del codice civile , sostituendo la trascrizione con una diversa forma di pubblicità legale , perché, in caso contrario, la legge regionale non farebbe altro che disciplinare, oltre agli effetti di una trascrizione prevista dalla legge nazionale, la sua stessa praticabilità, di fatto sopprimendola.
L’articolo 1 della legge regionale in esame, dunque, disponendo difformemente rispetto alle previsioni statali nella materia della pubblicità immobiliare dei "perimetri di contribuenza" si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma 2, lettera I) della Costituzione in materia di ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
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