Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Variazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 e modifiche di leggi regionali.
Regione Molise
Estremi Legge n. 14 del 17-11-2020
Bur n. 77 del 18-11-2020
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 13-01-2021 / Non impugnata
Legge Regione Molise n.14 pubblicata sul B.U.R n. 77 del 18/11/2020
recante:Variazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 e modifiche di leggi regionali è illegitima per quanto di seguito evidenziato.


In premessa è necessario ricordare che il Presidente della Regione Molise con impegno espresso con la nota formale n. 101276/2020 del 23/06/2020 con cui lo stesso Presidente, al fine di evitare l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale richiesta dalle Amministrazioni competenti in ordine ai mancati impegni rilevati sul bilancio regionale (legge regionale n. 1/2020) si impegnava a provvedere alle variazioni necessarie a garantire la copertura prevista dalla legislazione vigente, si rileva che risulta che sono state impegnate le risorse relative alla manovra fiscale anno imposta 2020 per la quota mancate (pari a 4,251 milioni di euro) e obbligatoriamente destinata all’equilibrio dell’esercizio 2019, come da decreto legislativo n. 118/2011, articolo 20, comma 2-ter.
Tuttavia, come emerso nelle riunioni di monitoraggio del Piano di rientro della Regione Molise, a seguito di approfondimenti effettuati con la Regione Molise, risulterebbero circa 8,495 milioni di euro di manovre fiscali di anni pregressi non impegnati dal bilancio regionale, nonostante l’obbligo derivante dal Piano di rientro e dal citato articolo 20, comma 2-ter del decreto legislativo n. 118/2011.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, in Regione Molise sono scattati, con riferimento all’anno d’imposta 2020, gli automatismi fiscali previsti in caso di disavanzo del bilancio sanitario pari all’incremento delle aliquote fiscali regionali relative all’Irap e all’addizionale Irpef, rispettivamente nella misura dello 0,15 e 0,30 per cento. Risulterebbe che il bilancio regionale ha effettuato minori impegni rispetto alla stima effettuata a novembre 2020 dal competente Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
Pertanto, in merito ai mancati impegni sopra riportati, la legge in esame è illegittima e deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionali per la in violazione dell’articolo 81, terzo comma della Costituzione.
Torna all'inizio del contenuto