Dettaglio legge regionale
Titolo | Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni. |
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Regione | Abruzzo |
Estremi | Legge n. 39 del 11-12-2020 |
Bur | n. 206 del 11-12-2020 |
Settore | Politiche infrastrutturali |
Delibera C.d.M. | 09-02-2021 / Non impugnata |
La legge regionale, che reca “Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni” è censurabile relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 7 che, per le ragioni di seguito illustrate, risultano prive di copertura finanziaria e dunque violano l’articolo 81, terzo comma della Costituzione. In particolare: L’articolo 4 prevede contributi a fondo perduto in favore delle Scuole Sci della regione Abruzzo, degli operatori economici del noleggio di sci ed in favore delle guide alpine-maestri di alpinismo, di aspiranti guide alpine e di accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo. Il comma 16 dello stesso articolo 4 prevede che: “Agli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati in euro 400.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte come di seguito indicato: a) per euro 200.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c) della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19); b) per euro 200.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 23, comma 4 della L.R. 10/2020.” Il successivo articolo 7 prevede altresì interventi a sostegno delle imprese titolari di concessioni demaniali marittime, stabilendo che per l'anno 2020, non è dovuta l'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo e che per i concessionari che nell'anno 2020 hanno già versato detta imposta regionale sia disposto il rimborso di quanto pagato. La norma quantifica gli oneri derivanti da dette disposizioni provvedendo alla copertura mediante un rinvio all’ articolo 14, comma 3, lettera c) della L.R. 10/2020. Si rappresenta che la Regione, con la Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 2020, ha provveduto ad apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. 9/20 e L.R. 10/2020. Con tale variazione di bilancio dunque le risorse risultano essere utilizzate, con la conseguenza che le norme regionali in esame risultano prive di adeguata copertura finanziaria, in violazione del principio di equilibrio dei bilancio di cui all’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, che risulta pertanto violato dalle stesse disposizioni regionali. Per questi motivi la legge regionale, limitatamente agli articoli 4 e 7, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |