Dettaglio legge regionale
Titolo | Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il mese di febbraio 2020. |
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Regione | Sicilia |
Estremi | Legge n. 31 del 15-12-2020 |
Bur | n. 62 del 18-12-2020 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 12-02-2021 / Non impugnata |
La legge della Regione siciliana n. 31 del 15 dicembre 2020, recante: “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il mese di febbraio 2020.” presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. In particolare, detto articolo 2 dispone la copertura finanziaria per l'anno 2020 dell'onere discendente dall'articolo 1, che riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio, per complessivi euro 80.998,36, derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118 del 2011, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di bilancio relativo al Fondo rischi contenzioso spese legali (Missione 20, Programma 3, capitolo 215740). Al riguardo, si segnala preliminarmente che le spese che hanno dato luogo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio elencate nell'Allegato 1 della legge in esame (viaggio dell'Assessore per partecipazione ad un Convegno, pagamento gettoni di presenza, fornitura servizio idrico, manutenzioni e riparazioni, ecc.) non sembrano riconducibili ad oneri legati a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie già in corso; oneri alla cui copertura sono vincolate le somme accantonate nel predetto Fondo rischi contenzioso ai sensi del paragrafo 5.2, lettera h), dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs.n. 118 del 2011. Tale principio contabile impone, infatti, l'obbligo di accantonamento di somme nel fondo rischi contenzioso in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non esecutiva. Tanto premesso, , si rileva il contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'irregolarità della destinazione del Fondo contenzioso al finanziamento di spese non riferibili a quelle individuate dalla richiamata disciplina contabile armonizzata determina altresì la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa. Alla luce di quanto rappresentato e del quadro normativo richiamato, deriva che le disposizioni regionali sopra indicate configurano una violazione dell’art. 81 terzo comma della Costituzione e deve essere impugnata ai sensi dell’art. 127 della Costituzione. |