Dettaglio legge regionale
Titolo | Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici. |
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Regione | Sardegna |
Estremi | Legge n. 34 del 28-12-2020 |
Bur | n. 76 del 31-12-2020 |
Settore | Politiche ordinamentali e statuti |
Delibera C.d.M. | 26-02-2021 / Non impugnata |
Con la presente legge la Regione Sardegna detta disposizioni in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici attraverso provvedimenti atti a garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese attraverso l’Agenzia LAORE. L’Agenzia, per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle procedure di cui al comma 2-bis e al solo fine di consentire la continuità dei servizi legati all'assistenza tecnica degli imprenditori zootecnici ed evitare un grave pregiudizio al settore, è autorizzata ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi prorogabili una sola volta per dodici mesi, il contingente di personale necessario allo svolgimento delle suddette attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e impegnato nello svolgimento delle medesime attività. Tuttavia la presente legge è censurabile per le seguenti motivazioni: la legge eccede le competenze statutarie in materia di personale “ordinamento degli uffici e degli enti amministrati della regione e stato giuridico ed economico del personale” di cui all’articolo 3 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n.3 (Statuto speciale per la Sardegna), dettando talune disposizioni che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con le disposizioni poste dal legislatore statale sul pubblico impiego, articoli 35 e 36 del d.lgs. n.165 del 2001, e la conseguente violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e pari accesso agli impieghi della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3, 51, 97 della Costituzione. In particolare viene censurata la seguente disposizione: L’articolo 1, comma 1, lett. b), par. 2 ter prevede che, nelle more delle procedure concorsuali da espletare ai sensi del par. 2 bis, “...l’Agenzia é autorizzata ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi prorogabili una sola volta per dodici mesi, il contingente di personale necessario allo svolgimento delle suddette attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e impegnato nello svolgimento delle medesime attività. L'assunzione a tempo determinato di cui al presente comma non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso net ruoli a tempo indeterminato. Il predetto contingente, essendo legato ad esigenze funzionali non temporanee dell'Agenzia LAORE, per le quali il Piano triennale del fabbisogno di personale prevede l’assunzione di unità lavorative a tempo indeterminato, non rileva al fine della determinazione della misura massima del 3 per cento della dotazione organica prevista dall’articolo 6.1, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni”. La disposizione desta dubbi di legittimità costituzionale nella parte in cui riferisce le assunzioni a tempo determinato al personale già in servizio nell’Associazione regionale degli allevatori della Sardegna, posto che l’individuazione ex ante della platea dei soggetti con i quali l’Amministrazione intende stipulare contratti a termine, per quanto finalizzata a “consentire la continuità dei servizi legati all’assistenza tecnica degli imprenditori zootecnici ed evitare un grave pregiudizio al settore”, appare suscettibile di porsi in contrasto con l’articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che, anche con riferimento a tale tipologia di contratti, prevede il rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal1’articolo 35 del citato Testo unico sul pubblico impiego, volte a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, nonché a garantire la pubblicità e l’imparzia1ita della selezione pubblica. Prova ne sia che lo stesso articolo 6.1, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”, richiamato nell’u1timo capoverso della disposizione regionale in esame, stabilisce che le amministrazioni del sistema Regione possono assumere personale con contratti a termine, previa selezione pubblica. Con la disposizione in esame, invece, la Regione dispone in modo autonomo le modalità di selezione del personale esterno, predeterminandole a priori nella condizione di essere già in servizio presso l’Associazione regionale degli allevatori della Sardegna. Si rilevano profili di illegittimità della previsione regionale di cui all’ultimo capoverso del par. 2 ter, considerato che, motivate la deroga al limite massimo del 3 per cento delle dotazioni organiche, che la citata legge regionale n. 31 del 1998 assegna alle assunzioni a tempo determinato, in considerazione delle “esigenze funzionali non temporanee dell'Agenzia LAORE’, cui i1 predetto contingente di personale assunto a termine andrebbe a sopperire, crea di per sé un contrasto con 1’articolo 36 del citato d.1gs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti a termine “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. In ragione di quanto sopra esposto, stante i1 contrasto con gli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, sussistono i presupposti per richiedere 1’impugnativa dell’articolo 1, comma 1, lettera b), par. 2 ter della legge regionale in oggetto, in quanto esorbita le competenze statutarie di cui al1’articolo 3 in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto e viola i principi di ragionevolezza, imparzialità, buon andamento ed equità nell’accesso agli impieghi della pubblica amministrazione ex articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 34 del 2020, relativamente all’articolo 1, comma 1, lett. b), par. 2 ter per violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità, buon andamento ed equità nell’accesso agli impieghi della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. |