Dettaglio legge regionale
Titolo | Durata delle concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacultura. |
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Regione | Sardegna |
Estremi | Legge n. 35 del 28-12-2020 |
Bur | n. 76 del 31-12-2020 |
Settore | Politiche infrastrutturali |
Delibera C.d.M. | 26-02-2021 / Non impugnata |
La legge regionale in esame, che detta norme sulla durata delle concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacultura, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 1 che, per le motivazioni di seguito indicate, eccede dalle competenze riconosciute alla Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia, violando l’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione. La Regione Sardegna è dotata, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, lettera i), del proprio Statuto speciale di autonomia (l. cost. n. 3 del 1948) di competenza legislativa primaria in materia di caccia e pesca. Detta competenza, ai sensi del medesimo articolo 3, deve essere esplicata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica. La disciplina degli affidamenti delle concessioni demaniali marittime afferisce, così come affermato dalla Corte Costituzionale, alla materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. Per le regole disciplinanti l'affidamento delle concessioni, infatti, viene in rilievo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, che, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 401/2007), riflette quella operante nel diritto dell'Unione europea ed ha un contenuto che ricomprende le misure volte a consentire la più ampia apertura del mercato agli operatori economici. Ciò premesso, si rileva quanto segue. L'articolo 1 (Durata delle concessioni demaniali marittime) della legge regionale in esame recita testualmente: "1. Le concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacoltura, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio dì previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di anni quindici. Alle stesse concessioni, limitatamente a quelle relative all'attività di acquacoltura e pesca, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 2018". La citata disposizione regionale in esame si discosta dal quadro delineato dai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal momento che estende la proroga quindicennale, prevista in favore delle sole concessioni per finalità turistico-ricreative, anche alle concessioni rilasciate per attività di pesca e acquacoltura. La previsione regionale, dunque, estende ad ulteriori tipologie di concessioni demaniali marittime la proroga disposta dai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è invece riferita solo a determinate concessioni dei beni demaniali marittimi disciplinate dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494. La proroga ex lege delle concessioni non consente di organizzare procedure dì selezione per l'accesso di nuovi operatori, ed è certamente riconducibile alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza dello Stato. La disposizione regionale, quindi, presenta aspetti di illegittimità ed eccede dalle competenze attribuite alla Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia (l.cost. n. 3 del 1948), in quanto: • la disciplina dei termini di scadenza delle concessioni demaniali incide sull'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato e rientra, quindi, nella materia della "tutela della concorrenza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. In tale ambito, così come per tutte le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono "inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa " (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 245/2013, che richiama le sentenze n. 18/2013, n. 271/2009, n. 153/2006 e n. 29/2006); • la tipologia delle concessioni di cui la legge regionale dispone la proroga non è tra quelle indicate dalla norma statale di riferimento: l’estensione della proroga stabilita dallo Stato all’articolo 1, commi 682 e 683, della legge n. 185 del 2018 a categorie concessorie non contemplate dal legislatore nazionale viola le medesime disposizioni statali, ponendosi ancora in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Per questi motivi la disposizione regionale sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |