Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali.
Regione Valle Aosta
Estremi Legge n. 12 del 21-12-2020
Bur n. 73 del 30-12-2020
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 26-02-2021 / Non impugnata
La legge Regione Valle Aosta n. 12 pubblicata sul B.U.R n. 73 del 30/12/2020 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali” presenta alcuni profili di non conformità alla Carta Costituzionale ed allo Statuto di autonomia della regione che si illustrano a seguire.

L’articolo 4 (Disposizioni in materia di personale regionale) comma 7 autorizza, in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19, la Giunta regionale ad effettuare tutte le variazioni compensative tra gli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi relativi alle spese per il personale ricomprese nei macroaggregati indicati nel medesimo comma. Tale disposizione non risulta coerente con l'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011, che autorizza la Giunta ad effettuare le variazioni compensative relative alle spese per il personale limitatamente in conseguenza dei provvedimenti di trasferimento di personale all'interno dell'amministrazione.
Pertanto, si ritiene di dover impugnare la disposizione per contrasto con l'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 118 del 2011 e con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui il citato decreto legislativo è la massima espressione.

L'articolo 12, rubricato "Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti", comma 9 prevede quanto segue: "I limiti di spesa previsti dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, relativi ai contratti e agli accordi ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, per le peculiarità demografiche e territoriali della regione, possono essere motivatamente derogati con deliberazione della Giunta regionale. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, la Regione, con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale, provvede altresì a definire le misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria a compensazione degli eventuali maggiori costi".
Come noto, nell'intento di razionalizzare l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale ed ospedaliera da soggetti privati accreditati, l’articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, ha applicato una riduzione sia dell'importo che dei volumi d'acquisto di dette prestazioni, in una misura percentuale fissa applicata dalla Regione o dalla Provincia autonoma di riferimento a tutti i contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011 (dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014). La Corte costituzionale ha più volte qualificato detta disposizione come "espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, diretto a stabilire «un generale obiettivo di riduzione della spesa relativa all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera», consistente in «un rilevante aggregato della spesa di parte corrente (ex plurimis, sentenze n. 218 e n. 153 del 2015, n. 289 del 2013, n. 69 del 2011) [che] lascia ciascuna Regione ( ... ) libera di darvi attuazione ( ... ) in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale" (ex plurimis, sentenza n. 211 del 2012)» (sentenza n. 183 del 2016; cfr. di recente anche sentenza n. 233 del 2020).
Ne deriva che la norma regionale in esame, laddove introduce la possibilità di derogare ai limiti di spesa posti con un atto deliberativo della Giunta regionale, suscettibile di determinare oneri non quantificabili e non coperti, realizza una violazione dei principi di contenimento della spesa sanitaria, di coordinamento della finanza pubblica e di necessaria copertura finanziaria di cui agli artt. 81, terzo comma e 117, terzo comma, della Costituzione, che si pongono quali limiti alla legislazione regionale.

Né al riguardo la legge di stabilità 2016 (legge 31 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»), art. 1, commi da 574 a 578, ha introdotto deroghe a quanto previsto dal prima citato art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, relativamente alla riduzione del 2 per cento dell'importo e dei volumi della spesa per l'acquisto da privati accreditati delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali. In particolare, è consentito alle regioni e alle province autonome di programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità nonché di prestazioni erogate da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in deroga ai limiti previsti a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza se ricomprese in specifici accordi sanciti o da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni. La legittimità costituzionale della menzionata deroga concessa dal legislatore statale è, tuttavia, subordinata all'adozione di misure alternative, da parte delle regioni e province autonome. Per garantire l'invarianza dell'effetto finanziario connesso, le regioni e le province autonome devono provvedere ad adottare misure alternative, volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario, in riabilitazione e lunga degenza, anche a valere su altre aree della spesa sanitaria. La mancata soddisfazione di tale condizione ha portato la Corte costituzionale a ritenere illegittime diverse disposizioni regionali di tenore simile all'articolo in commento.
Ciò posto, non sembra che delle misure alternative puntualmente specificate dal legislatore statale vi sia traccia nella disposizione censurata, che invece riferisce genericamente che "la Regione, con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale, provvede altresì a definire le misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria a compensazione degli eventuali maggiori costi".
Ne deriva, quindi, che l'articolo 12, comma 9, laddove omette di indicare opportune misure alternative, può determinare oneri aggiuntivi non consentiti dalla legislazione nazionale (cfr., tra l'altro, Corte Cost., sentenza n. 238 del 2018).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ravvisa pertanto una violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di copertura finanziaria e coordinamento della finanza pubblica ex artt. 81, terzo comma e 117, terzo comma della Costituzione.

L’articolo 13 - (Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2021), al comma 2 dispone che "Per l'anno 2021 l'Azienda USL, a seguito dell'assegnazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al comma 1, aggiorna il bilancio preventivo economico annuale entro il 30 giugno 2021 e, conseguentemente, il termine di approvazione del bilancio preventivo economico 2021 dell'Azienda USL, da parte della Giunta regionale, è posticipato al 31 luglio 2021".
La disposizione, pertanto, prevede che per l'anno 2021 l'Azienda USL, a seguito dell'assegnazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al comma 1, aggiorna il bilancio preventivo economico annuale entro il 30 giugno 2021 e, conseguentemente, il termine di approvazione del bilancio preventivo economico 2021 dell'Azienda USL, da parte della Giunta regionale, è posticipato al 31 luglio 2021.
A tal proposito, l'articolo 32, comma 5 del decreto legislativo n. 118/2011 individua il termine perentorio per l'approvazione del bilancio preventivo annuale degli enti del SSR nel 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui i bilanci si riferiscono, nei seguenti termini: "5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione".
Ciò posto, è evidente il contrasto della disposizione in esame con l'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011, che dispone come termine per l'approvazione del bilancio preventivo economico da parte della Giunta regionale il 31 dicembre dell'anno precedente.
L’articolo 13, comma 2, pertanto, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale menzionata viola l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Le disposizioni sopra richiamate, infine, eccedono dalle competenze affidate alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia che limita la potestà legislativa della Regione entro i confini dell’assunto “in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica ….. nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”(articolo 2). Tale limite, infine, è ancora valido ed insiste altresì nella materia relativa alla spesa sanitaria per assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera, concernente l’articolo 12, comma 9, in quanto, sebbene l’articolo 3 lettera l) dello Statuto disponga per la “Regione la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera”, la stessa potestà deve essere esercitata “entro i limiti indicati nell'articolo precedente”.

Per le ragioni che precedono la legge in esame va impugnata davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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