Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie.
Regione Sicilia
Estremi Legge n. 1 del 20-01-2021
Bur n. 3 del 22-01-2021
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 19-03-2021 / Non impugnata
La legge Sicilia n. 1/2021, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie”, manifesta i seguenti profili di incostituzionalità.

L’art. 7 della legge in esame contiene disposizioni finalizzate a ripristinare le disponibilità dei capitoli che finanziano il ripiano del disavanzo i cui stanziamenti sono stati utilizzati nel 2020 per coprire i fabbisogni finanziari discendenti dall'art. 3 della L.R. 33/2020 e dall'art. 8, comma 2, della L.R. 36/2020, nonché a destinare le risorse del Piano di sviluppo e coesione a copertura degli oneri di cui all'art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 2020. Le somme utilizzate dalle predette leggi regionali che con l'articolo in esame vengono ripristinate ammontano a complessivi euro 416.383.191,14.
Come già osservato in sede di esame delle LL.RR. 33/2020 e 36/2020 – oggetto di impugnativa da parte del Consiglio dei ministri – tale disposizione incide sul bilancio di previsione 2020 ma ad esercizio finanziario ormai concluso, in contrasto col principio dell’annualità del bilancio di cui all’art. 81 quarto comma Cost.

L’art. 10 della legge in esame reca “Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per triennio 2020-2022.”
Tale articolo introduce nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 le variazioni di cui alle allegate Tabelle A e B, contenenti gli effetti finanziari della legge in esame.
Tale disposizione, nella parte in cui introduce variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020 ad esercizio finanziario ormai concluso, contrasta con l'art. 51, comma 6, del D.lgs. 118/2011 e, conseguentemente, con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. in relazione alla materia dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, nonché con il principio dell'annualità del bilancio di cui all'articolo 81, quarto comma, Cost.

Le disposizioni regionali eccedono così dalle competenze attribuite alla regione Sicilia dallo Statuto speciale, approvato con D.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, (legge cost. n. 2 del 1948), ponendosi in contrasto con la normativa regionale siciliana in materia di bilancio e contabilità (cfr. art. 14 Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle altre regioni nonché art. 7 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la legge regionale Sicilia n. 1/2021 si impugna ai sensi dell'articolo 127 Cost., limitatamente all'art. 7 e all'art. 10 nella parte in cui introduce variazioni agli stanziamenti del bilancio 2020.
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