Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria.
Regione Umbria
Estremi Legge n. 3 del 08-03-2021
Bur n. 16 del 10-03-2021
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 01-01-0001 / Non impugnata
La legge della Regione Umbria n. 3 dell’8 marzo 2021 recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 15, commi 3 e 5, per violazione dei principi di accesso ai pubblici uffici, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti nell’art. 97 della Costituzione nonché per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria stabilito dall’art. 81, comma terzo, della Costituzione.

La norma in questione apporta modifiche al Titolo VIII della legge regionale 27 dicembre 2018 n. 14, artt. 20, 21 e 22, concernenti disposizioni in merito all’associazione Servizio Europa (SEU), allo scopo di trasferire funzioni e risorse umane dalla suddetta associazione al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, in luogo della società Sviluppumbria S.p.A., soggetto previamente destinatario delle suindicate prescrizioni normative.
In particolare, le criticità di natura costituzionale riguardano quanto previsto ai commi 3 e 5 del suddetto art. 15: il comma 3 dell’art. 15 sostituisce il comma 3 dell’art. 20 della citata legge regionale n. 14/2018, con il seguente: "3 . Per le finalità di cui al comma 2 e in conformità ai criteri dell'articolo 20, comma 2, lettera g),del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), le funzioni e le risorse umane e strumentali dell'Associazione SEU sono integrate con quelle del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, previo atto di indirizzo della Giunta regionale e conforme atto deliberativo sia degli organi societari del Consorzio stesso che degli organi dell'Associazione SEU".
Il comma 5 dell’art. 15 sostituisce l'articolo 22 della citata legge regionale n. 14/2018 con il seguente: "Art. 22 (Trasferimento personale SEU) – 1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure, i criteri, le modalità e i tempi per assicurare la continuità e l'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro del personale dipendente di SEU a tempo indeterminato nell'ambito del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica. ".

La novella legislativa, articolata nei commi citati, deve essere censurata in quanto, nel prevedere che un soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico, quale è il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, succeda nei rapporti di lavoro dipendente instaurati con il proprio personale dall'Associazione SEU, che ha natura giuridica di associazione senza scopo di lucro, viola l’art. 97 della Costituzione che fissa l’obbligo di accesso mediante concorso nelle pubbliche amministrazioni, nonché l’art. 81 terzo comma laddove non identifica la fonte finanziaria per gli oneri relativi alla spesa per il personale acquisito.

1.quanto alla diversa natura giuridica dei soggetti interessati dall’intervento normativo, come si evince dall’atto costitutivo pubblicato sul sito istituzionale, l'Associazione Servizio Europa - Umbria, documentazione, informazione e Studi europei (SEU) - costituita su iniziativa della Regione Umbria in data 19 febbraio 1990 con atto del notaio Mario Donati Guerrieri, di repertorio 225782, registrato a Perugia in data 12/03/1990 al numero 1109 - ha natura di associazione senza scopo di lucro.
Soci fondatori sono: Provincia di Perugia; Provincia di Terni ; Comune di Perugia; Comune di Terni; Sviluppumbria S.P.A.; E.S.A.U. Ente di sviluppo agricolo Umbria; IRRES Istituto regionale di ricerche economiche e sociali; per espressa previsione dello Statuto, la partecipazione è aperta ad altre persone giuridiche, istituti ed enti che condividano i fini dell'associazione, ammessi su conforme deliberazione dell'assemblea dei soci.
Il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica è stato istituito con legge regionale 23 dicembre 2008 n. 24 con l'adesione dei seguenti soggetti istituzionali: Regione Umbria; Provincia di Perugia; Provincia di Terni; Comune di Perugia; Comune di Terni; Università degli Studi di Perugia. E ’previsto che possano aderire al Consorzio, previa deliberazione dell’assemblea consortile e secondo le modalità stabilite nello statuto, altri enti locali e altri enti pubblici aventi sede sul territorio regionale. La natura giuridica è fissata all’art. 2 della legge istitutiva, secondo il quale il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa e contabile. Di più, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale, il successivo art. 11 della legge regionale istitutiva del Consorzio dispone che il Consorzio ha una propria dotazione organica, con personale assunto nel rispetto della normativa in materia di reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui al Decreto legislativo n. 165/2001, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali.
Ciò premesso, considerata la natura evidentemente privatistica dell’associazione SEU, si ravvisa nella norma censurata in esame, che prevede la successione da parte del Consorzio in tutti i rapporti di lavoro in essere con la SEU, un inquadramento riservato, dal momento che esso è rivolto a personale reclutato senza una procedura selettiva espletata nelle forme e nelle modalità del concorso pubblico.
Le previsioni del citato art. 15 comma 3 e 5, pertanto, nel prevedere il transito diretto dei dipendenti di un'associazione di natura privatistica in un Consorzio di natura pubblica,
contrastano con l'articolo 97 della Costituzione per il quale, nelle amministrazioni pubbliche, il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento nonché strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità, come si evince dal costante orientamento della Corte Costituzionale (ex multis C. Cost. n. 40 del 2 marzo 2018; n. 167 del I luglio 2013; n. 227 del 16 luglio 2013; n. 7 del 30 gennaio 2015).
Conseguentemente violano le prescrizioni in materia di reclutamento di cui all’art. 35 del Decreto legislativo n. 165/2001 imposte alle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle quali rientrano le regioni e i loro consorzi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo, e che la medesima Regione riconosce vincolanti, richiamandole all’art. 11 della legge regionale istitutiva del Consorzio, come sopra illustrato.
Peraltro, la necessità del concorso pubblico è stata più volte ribadita con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico in un'amministrazione pubblica di personale di società in house, oppure di società o associazioni private, in quanto il trasferimento si risolverebbe in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'articolo 97 Cost. (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 dei 2011, n. 267 del 2010, n. 363 e n. 205 del 2006).
Più recentemente la Consulta ha ribadito che la regola del concorso pubblico va rispettata anche dalle disposizioni regionali “che disciplinano il passaggio di personale da soggetti privati a enti pubblici. Né vale a derogare a tale regola l’esigenza della Regione di avere alle proprie dipendenze il personale necessario allo svolgimento di funzioni già attribuite a enti disciolti, né tanto meno il generico interesse alla difesa dell’occupazione dei dipendenti di questi ultimi” (cfr. Corte Cost. n. 36/2020).

2. quanto all'aspetto finanziario dell’iniziativa normativa, gli interventi previsti dall’art. 15, commi 3 e 5, non danno conto della quantificazione della spesa derivante dal passaggio di personale de quo né identificano le fonti finanziarie idonee a far fronte al nuovo fabbisogno finanziario che viene a determinarsi. Invero, le misure previste comportano, ex se, effetti finanziari in termini di spesa per il la presa in carico di personale dipendente dell’associazione SEU con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come recita l’art. 22 della legge regionale n. 14 / 2018 nel testo sostituito dal comma 5 dell’art. 15 della legge in esame. Si tratta quindi di oneri che per loro natura sono obbligatori e a carattere permanente. La mancanza di elementi indicativi dell'esistenza dei necessari stanziamenti viola quindi il dettato dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Per le ragioni sopraillustrate le disposizioni introdotte dall'articolo 15, commi 3 e 5, della legge regionale in esame sono in conflitto con i principi di accesso ai pubblici uffici, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, realizzano una violazione della normativa nazionale in materia di reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui al Decreto legislativo n. 165/2001 e confliggono altresì con la previsione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa stabilito dall'art. 81, terzo comma della Costituzione e devono pertanto essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
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