Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie”
Regione Puglia
Estremi Legge n. 2 del 10-03-2021
Bur n. 39 del 16-03-2021
Settore Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. 12-05-2021 / Non impugnata
La legge della Regione Puglia del 10 marzo 2021 n. 2, recante "Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie”, presenta i seguenti motivi di illegittimità costituzionale.

1)L'articolo 1 dispone l'applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 27 del 2018 e del regolamento regionale n. 10 del 2020 anche alla vaccinazione "anti coronavirus 19".


Dal combinato disposto dell'articolo 1 della legge regionale in esame e della precedente legge regionale n. 27 del 2018 emerge come il legislatore pugliese abbia, di fatto, adottato una misura complementare rispetto a quella successivamente disposta dall'art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che, come noto, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, pone l'obbligo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 in capo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. La vaccinazione costituisce
requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Non vi è dubbio che la legge regionale n. 2 del 2021 persegua il medesimo meritorio obiettivo della norma statale, ancorché se ne differenzi quanto alle modalità applicative e all'apparato sanzionatorio posto a corredo. Parimenti, l'ambito di applicazione soggettivo delle due norme, regionale e statale, appare non del tutto coincidente, così come differenti sono gli strumenti messi in atto per la verifica dell'intervenuta somministrazione del vaccino.
Al riguardo si tiene conto dell'inciso "purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d'emergenza" contenuto nella norma regionale in esame.
Peraltro, al fine di scongiurare il rischio di un raggiungimento solo parziale delle importanti e condivise finalità di prevenzione generale perseguite dall'articolo 4 del d.l. n. 44 del 2021, nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (art. 117, comma 2, lettera q, Cost.) e concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.), si chiede alla regione Puglia di voler introdurre una clausola di compatibilità espressa rispetto alle disposizioni del menzionato articolo 4 del d.l. n. 44 del 2021.
Infine, dal punto di vista formale, si suggerisce di sostituire la dicitura "anti-coronavi rus-19" con la più appropriata "per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2".


2) Quanto all'articolo 2, del seguente tenore "ai soli fini dell'autorizzazione all'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale aggiorna con regolamento il fabbisogno di prestazioni sanitarie", si rileva come lo stesso non risulti in linea con il disposto dell'art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ("3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture") e degli artt. 7 e 8 della stessa l.r. n. 9/2017 e s.m.i.
La valutazione del fabbisogno attiene ad un segmento procedimentale antecedente quale la verifica di compatibilità che è, a sua volta, funzionale al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Tale autorizzazione è, infine, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Diversamente, la norma regionale sembrerebbe ancorare la valutazione del fabbisogno di cui trattasi all'autorizzazione all'esercizio. Sul punto, appare opportuno che la regione fornisca i necessari chiarimenti, per scongiurare il rischio della violazione dei principi fondamentali posti dalla legge dello Stato nella materia di competenza concorrente della tutela della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
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