Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali.
Regione Basilicata
Estremi Legge n. 13 del 21-04-2021
Bur n. 35 del 22-04-2021
Settore Politiche ordinamentali e statuti
Delibera C.d.M. 17-06-2021 / Non impugnata
Con la presente legge la Regione Basilicata istituisce il Consiglio delle Autonomie Locali.

Tuttavia la presente legge è censurabile per le seguenti motivazioni:

In particolare, l'articolo 9, comma 2, stabilisce che "L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito l 'Ufficio di Presidenza del CAL, individua o istituisce nell'ambito dell'organizzazione consiliare la struttura di supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza".
Sul punto, si rappresenta che l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di coniando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’ amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale…”
Conseguentemente, il trattamento fondamentale del personale di cui al citato articolo 9 non può essere posto a carico dell'amministrazione di appartenenza ma deve essere corrisposto da1lamministrazione utilizzatrice che è tenuta a rimborsare all'amministrazione di appartenenza del personale di cui trattasi l'onere relativo a detto trattamento, secondo modalità e tempistica opportunamente e preventivamente concordate.
Così riepilogato il quadro normativo di riferimento, se ne deduce che le norme in questione sono dirette a regolamentare l'istituto della utilizzazione in assegnazione temporanea di un dipendente presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, assimilabile al comando.
Ciò palesa, l'illegittimità delle disposizioni in esame, in quanto le stesse pongono gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza.
Tali norme, dunque, da un lato invadono la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», a cui va ricondotta la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della P.A. e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato; dall'altro, ponendo in modo definitivo gli oneri finanziari a carico dell'ente di appartenenza, contrastano con il terzo comma dell'art. 117 Cost. atteso che la previsione dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica.
A tale proposito si rammenta la sentenza della Corte costituzionale n. 227/2020, in cui è stato proposto un giudizio di costituzionalità in via principale avverso una norma regionale in merito ad analoga fattispecie. Secondo la Corte: "Viene … in rilievo, quale norma statale interposta, l'art. 70, comma 12, dei d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, sin dal testo originario, impone agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l'onere relativo al trattamento fondamentale agli enti di provenienza. E al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare con la sentenza n. 172 del 2018 che «l 'istituto dei comando (.. ) assume peculiare rilievo quale strumento funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche, che incide, tuttavia, profondamente sulla regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della disciplina dei suoi diversi profili, anche retributivi. Aspetti tutti, dunque, riconducibili alla materia «ordinamento civile» e per i quali è necessario configurare una «disciplina omogenea, nel concorso fra legge e autonomia collettiva, sul territorio nazionale in un quadro organico e funzionale, anche per evitare sovrapposizioni di discipline diversificate e non conciliabili» (ancora sentenza n. 172 del 2018). Le norme impugnate, pertanto, nel prevedere che il trattamento economico del personale in questione rimanga a carico dell'amministrazione di appartenenza, ledono i parametri costituzionali invocati, essendo in contrasto con la disciplina di cui all'art. 70, comma 12, del d.lgs. n.165 del 2001, adottata nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», e volta anche a garantire la corretta allocazione della spesa nell'ambito del «coordinamento della pubblica".
Tanto premesso, si richiede l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge regionale in esame in quanto l'articolo 9, comma 2, si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2. lettera l), e comma 3, della Costituzione.
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