Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Regione Abruzzo
Estremi Legge n. 3 del 24-01-2022
Bur n. 13 del 28-01-2022
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 28-03-2022 / Non impugnata
La legge Abruzzo n° 3 del 24/01/2022 è censurabile per le motivazioni che di seguito si illustrano e risulta costituzionalmente illegittima, in quanto contrastante con i principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione “armonizzazione dei bilanci pubblici”.

Articolo 1: nello stato di previsione delle entrate è iscritto per l’esercizio 2022 un utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 pari ad euro 175.437.723,22, di cui euro 162.969.695,96 quale “Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità” ed euro 12.468.027,26, quale utilizzo di quota parte degli “Altri accantonamenti”, effettuati a titolo di fondo per spese potenziali, della Parte accantonata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021.
Al riguardo, la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione, nel paragrafo 12.2 intitolato “La sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 10 novembre 2021 e la conseguente rideterminazione dell’ammortamento del disavanzo 2014 e 2015” specifica quanto segue: “Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 2021, di seguito si propone ipotesi di ammortamento del disavanzo 2014 e 2015 da sottoporre all’attenzione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti. [...] Alla copertura del maggior disavanzo da ripianare per l’esercizio 2021 in tal modo rideterminato, come sopra evidenziato di ammontare pari ad € 17.480.220,43, si provvede con applicazione di parte della quota accantonata a tale titolo in sede di Rendiconto 2020 [approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 408/C del 30 giugno 2021, recante “Disegno di legge regionale recante: Rendiconto Generale per l'esercizio 2020”] (pari ad € 29.248.247,68 [“Fondo passività potenziale derivante da giudizio di legittimità costituzionale-Piano di rientro”]).
La quota residua, pari ad € 12.468.027,26 (€ 29.948.247,69 – € 17.480.220,43), è utilizzata come importo dell’avanzo presunto applicato in sede previsionale sull’esercizio 2022.”
Tuttavia, si rileva che l’obbligo di ripianare il disavanzo non è una spesa potenziale. Al riguardo, si richiama quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011: “È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.
Pertanto, l’accantonamento di euro 12.468.027,26, applicato all’esercizio 2022, costituito come accantonamento per spesa potenziale, viola il predetto articolo 46, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011.
L’utilizzo dell’avanzo presunto di euro 12.468.027,26 rappresenta una violazione dell’articolo 43, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Per i motivi esposti, la legge regionale, limitatamente alla disposizione indicata, deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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