Dettaglio legge regionale
Titolo | Bilancio di previsione 2022-2024. |
---|---|
Regione | Sardegna |
Estremi | Legge n. 4 del 09-03-2022 |
Bur | n. 11 del 10-03-2022 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 02-05-2022 / Non impugnata |
La legge della Regione: Sardegna Legge n° 4 del 09/03/2022 BUR n° 11 del 10/03/2022 Titolo: Bilancio di previsione 2022-2024 presenta aspetti illegittimi in relazione all'art. 2, comma 6. l' articolo 2, comma 6 – e illegittimo infatti nel prevede che “Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati e transazioni, la Giunta regionale provvede, con la procedura di cui al comma 1, mediante l'utilizzo del capitolo SC08.5101 - missione 20 - programma 03 (Fondo spese legali e contenzioso), o della corrispondente quota accantonata al risultato di amministrazione, a incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati.”. Al riguardo si rilkeva che gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso possono essere ridotti per effetto della conclusione dello stesso contenzioso per il quale era stato previsto l’accantonamento, come espressamente disciplinato al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, relativo al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Inoltre, non può essere assentito il previsto utilizzo della quota accantonata al risultato di amministrazione senza il rispetto delle modalità dettagliatamente previste dal principio contabile applicato che prevede l’approvazione del consuntivo dell’anno precedente o l’utilizzo anticipato in bilancio della predetta quota accantonata previa verifica di cui al comma 9 e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 4, lett. d), con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente, come sancito dai commi 8 e 10 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Pertanto, si rileva il contrasto con l’articolo 42, commi 8 e 10, e con il punto 5.2 dell’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 e, conseguentemente in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Pertanto la norma deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione. |