Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Regione Piemonte
Estremi Legge n. 6 del 29-04-2022
Bur n. 17 del 29-04-2022
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 22-06-2022 / Non impugnata
La Legge Regione: Piemonte - Legge n° 6 del 29/04/2022 BUR n° 17 del 29/04/2022 Titolo: Bilancio di previsione fnanziario 2022-2024, presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato:

l'art. 19 della legge "Contributi a terzi finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti mirati al superamento delle cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza", nella parte in cui, al comma 1, prevede che la regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, concede i contributi menzionati nella rubrica "ad organizzazioni di volontariato e associazioni del privato sociale, operanti nel settore della tutela materno infantile, accreditate presso le aziende sanitarie
regionali". In proposito, si segnala che non risulta contemplato nella normativa vigente l'accreditamento presso le ASL delle organizzazioni del volontariato, per tale tipologia di attività, che assolvono a funzioni meramente sociali.
Infattil l'art. 8-quater, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevede, infatti, che
"L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate clic soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente. comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative".
Per "strutture autorizzate" pubbliche e private devono intendersi quelle che abbiano ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Al riguardo, si rappresenta che, secondo la costante giurisprudenza della Consulta, il regime delle autorizzazioni, degli accreditamenti e degli accordi contrattuali/ contratti
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, esprime principi fondamentali in materia di "tutela della salute" ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.
Le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto delle previsioni che il legislatore statale, con gli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ha inteso disciplinare con esclusivo riguardo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, non anche a quelle che svolgono attività di volontariato nell'ambito sociale, esigendo il possesso di specifici ed essenziali requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché, ai fini dell'accreditamento, la rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, la loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti (da ultimo, Corte cost., sent., 12 marzo 2022, n. 36; tra le altre, Corte cost., sent., 5giugno 2020, n. 106; Corte cost., sent., 21 dicembre 2018, n. 238; Corte cost., sent., 7 luglio 2076, n. 161; Corte cost., sent., 7 giugno 2013, n. 132).
Tanto premesso, si rileva l'illegittimità costituzionale della norma regionale segnalata, per violazione dei principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale nel citato art. 8-quater, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992 e negli articoli 1, 2, e 3 del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992, nonché negli articoli 19 e seguenti della legge n. 833 del 1978, che, declinando le funzioni delle Aziende sanitarie locali e collocandole esclusivamente in ambito sanitario e socio-sanitario, esprimono principi fondamentali in materia di tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.
In aggiunta, si osserva che, sebbene la norma persegua, a ben vedere, l'obiettivo della tutela sociale della maternità e della prevenzione dell'aborto attraverso il riconoscimento di contributi ad associazioni e organizzazioni di volontariato che operano nel settore di che trattasi e preveda espressamente che gli oneri gravino su Missioni del bilancio regionale diverse dalla Missione 13, il riferimento all'accreditamento con le Aziende sanitarie potrebbe ingenerare dubbi e aspettative circa il diritto alla corresponsione di emolumenti a carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
In base a tali considerazioni e secondo le esposte motivazioni la norma indicata deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione.

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