Dettaglio legge regionale
Titolo | Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (storicizzazione risorse del precariato storico). |
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Regione | Calabria |
Estremi | Legge n. 11 del 06-05-2022 |
Bur | n. 70 del 06-05-2022 |
Settore | Politiche ordinamentali e statuti |
Delibera C.d.M. | 22-06-2022 / Non impugnata |
OGGETTO: REGIONE CALABRIA Legge regionale 6 maggio 2022, n. 11 recante “Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (storicizzazione risorse del precariato storico)”. L’articolo 2 della legge regionale modifica l’articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29, sulla storicizzazione del precariato storico, modificando l’articolo 1, comma 2, lett. a), comma 3-bis e comma 3-ter, con l’obiettivo di porre fine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo, ai sensi dell’articolo 127, comma primo, Cost., con il ricorso n. 21 del 3 marzo 2022 in relazione gli articoli 1 e 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42 di modifica della citata legge regionale n. 29 del 2019, per violazione degli articoli 81, comma terzo e 117, comma secondo, lettera e) e comma terzo Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il ricorso è stato proposto in quanto le disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 42 del 2021, che prevedono la corresponsione di un contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori precari fino al collocamento in quiescenza, sarebbero prive di copertura finanziaria, non avendo la medesima legge indicato le risorse disponibili stanziate in bilancio ai fini della copertura dei maggiori oneri conseguenti alle assunzioni. Tuttavia la legge n. 11 del 2022 è censurabile per le motivazioni che seguono. L’articolo 2 della legge in esame ha modificato l’articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 29 del 2019 disponendo che la Regione sostiene gli enti locali interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2008 e alle leggi n. 40 del 2013 e n. 31 del 2016 nell’ambito dell’autorizzazione annuale di spesa di 40.375.402,64 euro, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 erogando, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, un contributo fisso annuo del valore di euro 11.157,24 nel limite massimo dell’autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio. Tale finanziamento, erogato nel limite massimo dell’autorizzazione annuale di spesa prevista dalla legge di bilancio, pur circoscrivendo la spesa regionale, determina un potenziale squilibrio nei bilanci degli enti locali. Difatti, la disposizione interviene a porre un limite alle erogazioni elargite con bilancio regionale demandando, di fatto, agli enti locali l’onere relativo al sostegno dei restanti costi connessi alle citate assunzioni. Ciò posto, l’aumento della spesa derivante dalla stabilizzazione del personale, peraltro, di natura strutturale nel tempo e non comprimibile, non trova più copertura certa nei trasferimenti regionali. Il medesimo articolo 2 ha, inoltre, sostituito il comma 3-bis del medesimo articolo 1 della legge regionale n. 29 del 2019, stabilendo che, nell’ambito delle politiche volte alla eliminazione del precariato dei lavoratori di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2008, utilizzati dagli enti locali, la Regione eroghi un contributo fisso annuo dell’importo di 11.157,24 euro a favore dei suddetti enti utilizzatori nel caso in cui provvedano, a partire dal 1° luglio 2022, alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Il medesimo articolo prevede anche che, nelle more dell’espletamento delle procedure amministrative finalizzate all’assunzione, la Regione possa erogare il suddetto contributo nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Anche per tale novella si riscontra lo stesso potenziale squilibrio nei bilanci degli enti locali poiché viene ora disposto che – nell’ambito delle politiche volte alla eliminazione del precariato dei lavoratori di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2008 - il contributo che può erogare la Regione nelle more dell’espletamento delle procedure amministrative degli enti locali finalizzate (a partire dal 1° luglio 2022) alla stabilizzazione di detto personale, è limitato alle somme stanziate in bilancio. Sul tema, si richiama il ricorso n. 19 del 3 marzo 2022 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge regionale Siciliana n. 35 del 27 dicembre 2021, recante “Variazioni al bilancio della regione per il triennio 2021-2023”, con il quale è stato eccepito il contrasto con gli articoli 81, terzo comma e 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma, e 3 della Costituzione, nonché con gli articoli 14 e 17 dello statuto speciale di autonomia, Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, per motivazioni analoghe a quelle che sostengono la presente richiesta di impugnativa. Infatti l’articolo 2, comma 5, della legge regionale summenzionata, al fine di estendere il regime di assunzioni a tempo indeterminato disposto per gli LSU del cosiddetto bacino storico in favore dei lavoratori del cosiddetto bacino ASU, procede di fatto a ridurre le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2021. Allo stesso modo, il già citato articolo 3, commi 3 e 4, dispone la proroga (sino al 31 dicembre 2023), unitamente alla relativa copertura finanziaria, connessa alla possibilità di utilizzare “personale” non meglio precisato (titolare di contratto a tempo determinato o utilizzato in attività socialmente utili) omettendo di indicare puntualmente il personale di cui trattasi, rendendo impossibile la verifica della congruità dei citati stanziamenti. Sulla medesima problematica è opportuno, altresì, richiamare il ricorso n. 33 del 30 giugno 2021, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36 della legge regionale Siciliana n. 9 del 15 aprile 2021, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”. In particolare, il comma 7 dell’articolo 36 citato prevede una maggiore spesa a carico del bilancio regionale, scaturente da costi di natura obbligatoria afferenti al trattamento economico del personale ASU, disponendo però la relativa copertura solo sino all’annualità 2023, erroneamente rinviando a quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno, n. 118 per le annualità successive, invece che provvedere opportunamente a quantificare l’onere per gli anni successivi al triennio considerato nel bilancio di previsione. Per tali motivi il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito la violazione degli articoli 81 e 117, secondo comma lett. e), Cost. Sul punto si richiama, infine, la recente pronuncia della Corte costituzionale, n. 226 del 2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 81, terzo comma, Cost., degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale Siciliana n. 29 del 2020, preposti ad autorizzare la somma di 5 milioni di euro e di 505.000 euro per il biennio 2021-2022, rispettivamente, per l’assunzione di nuovo personale del Corpo forestale regionale e per la corresponsione al suddetto personale non dirigenziale di un’indennità pensionabile. In tale sede, la Corte Costituzionale ha rilevato che le disposizioni impugnate dal Governo introducono nuove spese obbligatorie e continuative, senza prevedere alcuna nuova entrata o riduzione di spesa permanente al fine di coprire tali oneri, né la legge regionale che le contiene accompagna lo stanziamento con una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al pertinente capitolo del bilancio regionale. Tale pronuncia ha affermato che tra le disposizioni direttamente attuative del principio costituzionale in materia di copertura finanziaria deve rammentarsi in primo luogo l'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (cfr. sent. n. 147 del 2018), con rinvio, quanto alle modalità di copertura, all'articolo 17 della medesima legge di contabilità. Infine, il citato articolo 2 ha sostituito il comma 3-ter dell’articolo 1 della legge regionale n. 29 del 2019, disponendo che la Regione riconosca un contributo fisso annuo dell’importo di euro 13.138,18 in caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’articolo 2 della Legge Regionale n. 15 del 2008 (lavoratori ultracinquantenni espulsi da settori ed aziende in crisi) attualmente contrattualizzati a tempo determinato da Azienda Calabria Lavoro. La predetta azienda procede alla stabilizzazione testé menzionata e, nelle more nell’espletamento delle procedure amministrative, provvede alla proroga dei contratti in essere. In merito ai contenuti della suddetta novella si rammenta che il legislatore nazionale è intervenuto, in subiecta materia, con l’articolo 1, comma 27-bis, del decreto legge n. 228 del 2021 disponendo che “… Al fine di rafforzare la capacità amministrativa …, nonché di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, può avviare procedure selettive per l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l’Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023…”. Ne consegue una sovrapposizione di normative, nazionali e regionali, che non appaiono coordinate fra loro. Da quanto rappresentato deriva che il contributo regionale previsto dalla presente legge, essendo finalizzato alla stabilizzazione del personale precario deve assumere natura permanente nel tempo, in quanto destinato alla copertura dei relativi oneri e, quindi, l'attuale natura non strutturale del predetto contributo non assicura la neutralità degli oneri stessi con conseguenti futuri squilibrio di bilancio degli enti. Devono richiamarsi, inoltre, le disposizioni ulteriormente specificative dell'articolo 81, terzo comma, Cost., contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e, in particolare, nell'articolo 38, comma 1, per il quale le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime; pertanto solamente nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. Quanto sopra premesso, pertanto, le previsioni dell’articolo 1, commi 2, lett. a), 3-bis e 3-ter della legge regionale della Calabria 25 giugno 2019, n. 29, così come introdotte dall’articolo 2 della legge regionale della Calabria 6 maggio 2022, n. 11, violano gli articoli 81, 117, secondo comma, lettera e) e 117, terzo comma, della Costituzione. |