Dettaglio legge regionale
Titolo | Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024. |
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Regione | Sicilia |
Estremi | Legge n. 14 del 25-05-2022 |
Bur | n. 24 del 28-05-2022 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 21-07-2022 / Non impugnata |
La legge della Regione Siciliana n. 14 del 25/05/2022, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022 - 2024” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale. §§§ Articolo 3: autorizza l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 in conformità allo stato di previsione della spesa annesso alla legge in esame (Allegato 4). Al riguardo, va evidenziato che lo stanziamento iscritto in spesa, nell’ambito della Missione 1 (capitolo 219221 - Restituzioni allo Stato - ex art. 1 comma 16, legge 11 dicembre 2016, n. 232 -spese obbligatorie) - è posto pari a zero per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e, conseguentemente, a legislazione vigente, non risulta prevista la restituzione a favore dello Stato delle somme dovute a titolo di split payment di 285 milioni di euro per l’anno 2022 – che trova comunque considerazione nelle disposizioni dell’articolo 1 sopra richiamate, le quali destinano a tale finalità somme per complessivi 285 milioni di euro da rinvenire a seguito di procedure legislative o amministrative in corso di definizione - e dell’importo dovuto dalla Regione per l’anno 2023 in vigenza del regime dello split payment confermato allo stato attuale fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe. In ogni caso, si rileva che le somme in esame dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono una spesa di natura obbligatoria che discende dalla richiamata normativa nazionale di recepimento di uno specifico Accordo in materia di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione; spesa che non può essere ridotta, in assenza del presupposto giuridico, unilateralmente dalla Regione. Al riguardo, va rilevato inoltre che la “Tabella Bilancio di previsione 2022-2024 Spesa” (allegato 4) non prevede nell’ambito della Missione 1, capitolo 219221, lo stanziamento per l’esercizio finanziario 2023 dell’importo necessario a garantire la restituzione allo Stato del cosiddetto split payment. Alla luce di quanto sopra, la disposizione in esame è illegittima per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa prescritto dall’articolo 81, terzo comma, della Costituzione con riferimento al mancato stanziamento nell’anno 2023 dell’importo dovuto dalla Regione a titolo di split payment e, conseguentemente, dei relativi allegati di bilancio – prospetti delle spese di bilancio per l’anno 2023 (allegato 4 e 5/a-b), il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese con riferimento alle spese anno 2023 (allegato 6) e prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per l’anno 2023 (allegato 7) - che scontano tale carenza di copertura nonché del successivo articolo 4 che ne prevede l’approvazione. §§§ Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, nell’articolo e negli allegati ivi indicati, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |