Dettaglio legge regionale
Titolo | Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. |
---|---|
Regione | Veneto |
Estremi | Legge n. 17 del 19-07-2022 |
Bur | n. 86 del 22-07-2022 |
Settore | Politiche infrastrutturali |
Delibera C.d.M. | 16-09-2022 / Non impugnata |
La legge della Regione Veneto n. 17 del recante “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra” è censurabile relativamente a diverse disposizioni andando a violare l’articolo 117 comma terzo della Costituzione e, nello specifico, i principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Le medesime disposizioni, inoltre, ponendosi in contrasto con norme statali di recepimento di direttive europee in materia energetica, si pongono in contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione. La legge in questione persegue la finalità di individuare le condizioni che consentono di integrare la produzione di energia rinnovabile con le caratteristiche ambientali e di ecosistema, con il patrimonio storico-architettonico ed in particolare con i profili di qualità e distintività delle pratiche agricole del territorio veneto, in linea con il quadro normativo statale di riferimento. In tale ambito previsionale, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, le Regioni sono infatti tenute a rispettare i principi fondamentali contemplati dal legislatore statale e in buona parte racchiusi nel d.lgs. n. 387/2003, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.”, (ex multis, sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020), costituente parametro statale interposto e, in specie dall’art. 12 (ex multis, sentenze n.14/2018 e n.177/2018). I tratti essenziali della disciplina disegnata dall’anzidetto articolo 12, rubricato “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” si compendiano nell’obiettivo di razionalizzare e di semplificare le procedure autorizzative per la costruzione e per l’esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili. Di regola, si prevede il rilascio di un’autorizzazione unica da parte della Regione o delle Province delegate da quest’ultima o, nel caso di impianti di potenza particolarmente elevata, del Ministero dello sviluppo economico. Anche le Linee guida, approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010, adottate in attuazione dell’art.12, comma 10, del suddetto decreto legislativo n. 387/2003 e del decreto legislativo n.28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), il cui rispetto si impone al legislatore statale, sono annoverate, per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, tra i principi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle Regioni in quanto «costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria” (sentenza n. 86 del 2019, n.177 del 2021 e n. 106 del 2020), costituente parametro statale interposto e, in specie, dall’art. 12. In particolare, l’art. 12 del dlgs n.387/2003 stabilisce che, per lo svolgimento del procedimento di cui al terzo comma, devono essere approvate le linee guida in sede di Conferenza unificata le quali sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Tali “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” sono state, infine, approvate con D. M. 10 settembre 2010. Sebbene in linea di principio, appaiano condivisibili le dichiarate finalità di promozione e sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili e di semplificazione, per raggiungere gli obiettivi derivanti dagli impegni nazionali ed europei, l’intervento legislativo regionale suscita perplessità introducendo una disciplina in materia di regimi amministrativi per la realizzazione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili che si sovrappone, in parte discostandosene, da quella statale. Secondo infatti l’orientamento della Corte Costituzionale in tema di energie rinnovabili (ex plurimis, sentenze n. 224/2012, n. 275/2012, n. 192/2011, nn. 194, 168, e 119/2010, n. 282//2009, n. 364/2006), fondato sul criterio funzionale della individuazione degli interessi pubblici sottesi alla disciplina, le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili integrano una normativa riconducibile alla materia di potestà legislativa concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Quanto sopra premesso, dall’esame dell’articolato si individuano talune disposizioni che appaiono censurabili, per contrasto con il predetto articolo 117, commi primo e terzo, in particolare gli articoli 3, 4, 7 e 8 per le ragioni che di seguito si illustrano. L’articolo 3 rubricato “Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utili-stabili ai fìni della realizzazione di impianti”'., statuisce: “1. Ai sensi dell'articolo 1, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela: A. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio: 1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a: a) siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO; b) aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB); 2) zone all'interno di coni visuali in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano regolatore comunale di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"; 3) Paesaggi Agrari Storici e Terrazzati come individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 4) aree individuate quali contesti figurativi dal Piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera j) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 5) aree e beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; 6) aree e beni oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 7) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 8) aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 9) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; B. Ambiente: 1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali; 2) aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e atti della Giunta regionale d'individuazione; 3) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e inserite nell'elenco delle aree naturali protette; aree naturali protette e riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali"; 4) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale; 5) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico; 6) geositi, di cui al catalogo regionale istituito con atto della Giunta regionale; C. Agricoltura: 1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L'indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale; 2) paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 "Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali"; 3) sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO; 4) aree agricole di pregio, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell'articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla "Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto" elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale”. La suddetta disposizione è, appunto, volta a individuare gli indicatori, che sono definiti, con riguardo alla realizzazione di impianti fotovoltaici, “le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela”: A Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio. (...]; B Ambiente. [...];C Agricoltura. [...j ”. Per ognuno di detti tre macroambiti, vengono individuati siti particolari, soggetti a regimi speciali, che presentano relative peculiarità a fronte delle quali non vengono ritenuti dal legislatore regionale adeguati ad ospitare impianti fotovoltaici. Tale disciplina sebbene appaia allineata con quanto previsto dal paragrafo 17 dell’anzidetto decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 e dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, risulta costituzionalmente illegittima in quanto in contrasto con l'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, che prevede l’aggiornamento delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all’art. 12 comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Pertanto, si sottolinea la provvisorietà dell’attuale disciplina che è destinata ad essere sostituita dalla regolamentazione che verrà introdotta in seguito all’adozione del decreto ministeriale sulle aree idonee di cui mall’art.20, comma 1, del dlgs 199/2021 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)” e dai provvedimenti regionali. Al riguardo, è sufficiente ricordare che l'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 qualifica, al ricorrere delle condizioni ivi previste, le aree classificate agricole, ove ricorrano le condizioni ivi previste, come aree immeritamente idonee e, dunque, ad alto potenziale di installazione di determinate categorie di impianti a fonte rinnovabile. La norma regionale in esame quindi, per la parte in cui non richiama la propria cedevolezza di fronte alle emanando decreto interministeriale che definirà i criteri e i principi che devono essere osservati dalle Regioni nell'identificazione delle aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, viola i principi fondamentali contemplati dal legislatore statale e in buona parte racchiusi nell'anzidetto decreto legislativo n. 387 del 2003, al cui rispetto come affermato da costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex multis sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020) le Regioni, e le Province autonome, sono tenute. Da ciò discende la violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, avuto riguardo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” L’articolo 4 rubricato “Valutazione delle istanze” dispone: “1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia. 2. Costituiscono altresì parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali: a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW: 1) la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2; 2) in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all'articolo 2, con l'obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all'impianto siano almeno pari a 15 volte l'area occupata dall'impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini; b) per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, la realizzabilità sia in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra che agro-voltaico senza la applicazione del regime di asservimento; c) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistica o sportiva di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", la individuazione di soluzioni progettuali volte a consentire il mantenimento di forme di esercizio delle attività oggetto di concessione. 3. Ai fini della realizzazione nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche, ai fini dell'autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi, non rilevano: a) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche; b) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 4; c) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1 e numero 4, se entrambi presenti, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche. 4. Per gli impianti agro-voltaici di cui ai commi 2 e 3, i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.”. La disciplina dettata dall’articolo 4 - che non trova riscontro nella normativa statale — comporta l’introduzione, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti, di parametri e requisiti aggiuntivi a quelli già previsti nella legislazione statale. Ne deriva che, qualora l'effetto di tali disposizioni sia quello di rendere la procedura più articolata e onerosa tanto per il richiedente che per l'Amministrazione competente, oppure di impedire il rilascio del provvedimento abilitativo, in difformità al paradigma statale, non può ritenersi compatibile con il quadro normativo vigente a livello nazionale. La disciplina nazionale, infatti, non prevede tali parametri e requisiti e può essere integrata o modificata da provvedimenti normativi di carattere territoriale nei soli casi e nei modi dalla essa stabiliti, al fine di tutelare un effettivo e analogo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili sull’intero territorio nazionale. Peraltro, la semplificazione, normativa e amministrativa in materia di fonti rinnovabili rappresenta uno dei principali obiettivi perseguiti a livello nazionale ed europeo, soprattutto in questa fase storica, rispetto al quale l'art. 4, della legge regionale in questione si pone in controtendenza. Infatti, le prescrizioni dettate dall'art. 4, in particolare dal comma 2 (in tema di localizzazione degli impianti FER in aree classificate agricole), costituiscono limiti concreti, puntuali e vincolanti, che non trovano riscontro nella normativa nazionale. Al riguardo, è necessario osservare, in primo luogo che la destinazione agricola di un'area non costituisce in generale elemento ostativo all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, disponendo, in tal senso, l'art. 12, comma 7, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, cosi come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (...)". Con particolare riferimento, al disposto di cui all'art. 4, comma 2, della l.r. in esame, (volto ad introdurre, riguardo alle aree classificate agricole precise condizioni cui è subordinata la realizzazione dì impianti fotovoltaici in funzione della relativa potenza), è utile richiamare il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dì previsioni regionali che statuiscono, in via generale ed astratta, la non idoneità di intere aree di territorio o impongano, in maniera generalizzata ed aprioristica limitazioni. Infatti, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale “la disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia ’tutela dell’ambiente, anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile a ’”produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117, terzo comma, Cost.), nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati anche dal d.lgs.n. 387 del 2003 e, in specie, dall’art. 12 (ex multis, sentenza n. 14 del 2018)” (sentenza. 177 del 2018). Pertanto, il legislatore statale”attraverso la disciplina delle procedure per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che [...] non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale” (sentenze n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012). Principi che si desumono dalle “Linee guida” di cui al d.m. 10 settembre 2010, adottate in attuazione dell’art. 12, comma 10, del d.lgs.n. 387 del 2003, da quest’ultimo decreto e dal d.lgs. n. 28 del 2011, e il cui rispetto si impone al legislatore regionale» (sentenza n. 86 del 2019”). Alle Regioni, quindi, è consentito soltanto l’individuazione, caso per caso, di aree e siti non idonei (o porre particolari limitazioni, come nel caso di specie) in via eccezionale e soltanto nel caso sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, esclusivamente all'esito di un procedimento amministrativo nel cui ambito deve avvenire la valutazione sincronica di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, come prevede il paragrafo 17.1. delle linee guida (Corte Cost. sent. n. 69 del 2018). Ne deriva che dette disposizioni regionali determinano l’effetto di rendere la procedura più articolata e onerosa, tanto per il richiedente che per l'Amministrazione competente, impedendo il rilascio del provvedimento abilitativo, in difformità al paradigma statale, risultando così non compatibile con il quadro normativo vigente a livello nazionale. La disciplina nazionale, infatti, non prevede tali parametri e requisiti e può essere integrata o modificata da provvedimenti normativi di carattere territoriale nei soli casi e nei modi dalla essa stabiliti, al fine di tutelare un effettivo e analogo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili sull’intero territorio nazionale. Peraltro, la semplificazione, normativa e amministrativa, in materia di fonti rinnovabili rappresenta uno dei principali obiettivi perseguiti a livello nazionale ed europeo, soprattutto in questa fase storica, rispetto al quale l'art. 4, della legge regionale in questione sembra porsi in controtendenza. Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare le aree e i siti non idonei non consente invece, che le Regioni prescrivano limiti generali inderogabili, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime o di potenza dell’impianto, perché ciò risulterebbe in contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa del1’Unione europea (Corte Cost., sent. n. 13 del 2014). Diversamente, la soluzione legislativa adottata dalla Regione Veneto, nel prescrivere vincoli generalizzati ai fini dell'insediamento di impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole, a fronte di una normativa nazionale che non prevede divieti, né impone particolari soluzioni tecnologiche determinata soglia di potenza, non permette un'adeguata tutela dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti, contrastando con il principio di derivazione europea della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. La norma regionale in esame, quindi, violando le richiamate disposizioni statali, che, come detto, costituiscono principi fondamentali nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Occorre, altresì, evidenziare che la stessa disposizione assume carattere intrinsecamente discriminatorio, laddove, a1 comma 3, prevede che per i progetti di impianti fotovoltaici in aree agricole presentati da determinati soggetti, da essa individuati, non si tiene conto di alcuni degli indicatori di presuntiva inidoneità di cui all’art. 3, della legge regionale. L’articolo 7 rubricato “Aree con indicatori di idoneità". prevede: “1. La Giunta regionale individua come aree con indicatori di idoneità all’installazione di impianti fotovoltaici: a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse; b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie; c) le superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità; d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l’avvenuto completamento dell’attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate ai sensi dell’ articolo 21 comma 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, o abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale, così come definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, sulle quali è sempre consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell’impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona; e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto; f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non aumentano l’area perimetrale dell’impianto, o comunque qualificabili come non sostanziali ai sensi della normativa vigente. 2. Alle aree di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 4 commi 2 e 4. 3. Ulteriori aree sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e relativi decreti attuativi.” Le previsioni dell’art. 7 nel rimettere alla Giunta regionale l’individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, funzione non delegabile dalla Regione, sono in contrasto con la normativa statale di riferimento, costituita dal più volte richiamato art. 20, del decreto legislativo n. 199 de1 2021, volta, invece, ad introdurre un’apposita disciplina per l’individuazione di siffatte aree, coinvolgendo in prima battuta i Ministeri di riferimento (MITE, MIC e MIPAAF) per la definizione dei criteri mediante apposito decreto interministeriale, e attribuendo la titolarità del processo programmatorio alle Regioni e Province autonome, conformemente ai principi e criteri stabiliti dal decreto interministeriale. Da ciò si desume l’evidente volontà del legislatore nazionale di pervenire all'adozione di criteri omogenei ed uniformi su tutto il territorio per la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, evitando applicazioni difformi a livello locale, determinanti, nel medio termine, potenziali effetti distorsivi. La norma regionale in esame, pertanto, si pone in contrasto con la richiamata disposizione statale, e quindi con principi fondamentali nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, violando così l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L’articolo 8 rubricato “Norma di salvaguardia.” statuisce: “1. L'istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell'articolo 5. 2. Nelle more della definizione del procedimento di cui all'articolo 5, relativo alle aree agricole di pregio, la disposizione di cui al comma 1 non opera per le aree già individuate come idonee ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente.” Tale disposizione introduce una moratoria che contrasta con la normativa statale, ovvero, con le previsioni in tema di conclusione del procedimento autorizzativo di cui al comma 4 dell’art.12 del decreto legislativo n. 387/2003, norma che assurge, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, a principio fondamentale della materia, dettato dal legislatore statale a salvaguardia delle esigenze di semplificazione, celerità nonché di omogeneità sull'intero territorio nazionale ed è pertanto inderogabile da parte delle Regioni (Corte Cost. sentenza n. 189 del 2014]), nonchè con il divieto espressamente sancito, al comma 6 dell'art. 20, del decreto legislativo n. 199 del 2021, che stabilisce che “Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. “. Il contrasto con le richiamate disposizioni statali, e pertanto con principi fondamentali nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, determina quindi la violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Per i motivi sopraesposti, la legge regionale, limitatamente alle disposizioni sopra evidenziate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |