Dettaglio legge regionale
Titolo | Assestamento al bilancio 2022 – 2024 con modifiche di leggi regionali. |
---|---|
Regione | Lombardia |
Estremi | Legge n. 17 del 08-08-2022 |
Bur | n. 32 del 12-08-2022 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 05-10-2022 / Non impugnata |
La Legge della Regione Lombardia n° 17 del 08/08/2022 BUR n° 32 del 12/08/2022 Titolo: Assestamento al bilancio 2022 – 2024 con modifche di leggi regionali presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato: Articolo 18, comma 1: la norma in esame sostituisce l’articolo 6 della l.r. n. 20/2022, riguardante la copertura finanziaria per il triennio 2022-2024 degli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della predetta legge regionale. Con riferimento all’esercizio 2023, si rileva che il capitolo di spesa 5957 della Missione 16, Programma 01, Titolo 1, individuato per il finanziamento dell’onere di euro 500.000,00, dispone di uno stanziamento di soli euro 300.000,00, che risultano insufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria. Pertanto la norma in esame si pone in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Articolo 18, comma 3 e articolo 22, comma 2, lettera e): con le norme in esame viene rispettivamente rideterminato e sostituito l’Allegato 13 di cui all’articolo 1, comma 4, lettera m) della l.r. n. 26/2021 (Bilancio di previsione 2022-2024), riguardante i Limiti di indebitamento. Al riguardo, si rileva che, nella sezione relativa al Debito potenziale, l’ammontare delle “Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti” risulta modificato rispetto a quello rappresentato nel Bilancio di previsione e rispetto a quello che risulta dal Rendiconto 2021, senza che la Nota integrativa fornisca elementi informativi In merito. Inoltre, la rideterminazione dell’importo della voce “Garanzie per le quali è stato costituito accantonamento” di cui al comma 3 dell’articolo 18, risultante in un importo pari ad euro 190.397.836,95, non risulta chiara, atteso che l’accantonamento per “Prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione” nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 in sede di rendiconto 2021, è pari ad euro 129.124.359,95. Inoltre, si rileva che la suddetta voce reca una nota che chiarisce che “l'importo è stato determinato considerando la quota accantonata nell'avanzo di amministrazione e gli stanziamenti a bilancio per gli anni dal 2022/20224”. Al riguardo, si ribadisce quanto già rilevato in occasione dell’esame del bilancio di previsione 2022-2024 (l.r. n. 26/2021), ovvero che l’articolo 62, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 prevede quanto segue: “Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.” Pertanto, secondo la disciplina del D.lgs. n. 118/2011, affinché le garanzie non concorrano al limite di indebitamento, dev’essere previsto un accantonamento nel risultato di amministrazione, e non uno stanziamento di spesa. Per quanto sopra, la norma in esame si pone in contrasto con il D.lgs. n. 118/2011, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Per quanto rappresentato le norme indicate devono essere impugnate ex art. 127 della Costituzione. |