Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero).
Regione Puglia
Estremi Legge n. 23 del 02-11-2022
Bur n. 119 del 03-11-2022
Settore Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. 28-12-2022 / Non impugnata
La legge della Regione Puglia n. 23 del 02/11/2022, recante “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero). " presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, per quanto di seguito evidenziato:
L’articolo 3 rubricato (Norma finanziaria) individua la copertura degli oneri discendenti dal riassetto della governance dell’ARPAL, che prevede accanto al direttore generale e al revisore unico, già operanti in precedenza – di due nuovi organi, ossia il presidente e il consiglio di amministrazione.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, dispone che ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento legislativo «si provvede modulando il compenso del direttore generale, del consiglio di amministrazione e del revisore unico nei limiti dell’attuale stanziamento di euro 165 mila».
Al riguardo, si osserva che, ai sensi del nuovo articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della L.R. n. 29/2018 ((Norme in materia per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero), così come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale in esame, “l’incarico di presidente è oneroso, con «trattamento economico (...) determinato dalla Giunta regionale all’atto della nomina”.
Da ciò ne consegue la non idoneità della individuata copertura finanziaria, che invero provvede espressamente alla provvista – attraverso la rimodulazione delle risorse disponibili a legislazione vigente – relativa ai soli compensi del direttore generale, dei membri del consiglio di amministrazione e del revisore unico.
Pertanto, l’inidoneità della clausola di copertura finanziaria rende il provvedimento legislativo cui trattasi illegittimo, in quanto comportante maggiori oneri per la finanza pubblica senza la giusta provvista dei mezzi per farvi fronte.
Conseguentemente, l’articolo 3 della legge regionale in argomento, risulta privo di copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.
Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.
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