Dettaglio legge regionale
Titolo | Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”. |
---|---|
Regione | Veneto |
Estremi | Legge n. 24 del 04-11-2022 |
Bur | n. 133 del 08-11-2022 |
Settore | Politiche infrastrutturali |
Delibera C.d.M. | 28-12-2022 / Non impugnata |
La legge regionale risulta costituzionalmente illegittima con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 1; 8, comma 2; 9, comma 3; 11 e 12 , che, per le motivazioni sotto riportate, si pongono in contrasto con l’articolo 117, terzo comma della Costituzione, con riguardo alla potestà legislativa concorrente ‹produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», i cui princìpi fondamentali posti dallo Stato , per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale (cfr. da ultimo, Corte costituzionale, Sentenza n. 69/2018) e nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati anche dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), violando altresì l’articolo 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto del diritto europeo, e 117, secondo comma lettera e) della Costituzione, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Con la legge regionale in esame, in particolare, la Regione Veneto ha provveduto a disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”) come modificato dall’articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 che, come noto, ha inciso sensibilmente sulla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche (ex art. 25, primo comma, del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775). La riforma ha conferito, altresì, alle Regioni, già titolari della funzione amministrativa di rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, la potestà di legiferare sulle modalità e sulle procedure di assegnazione delle medesime concessioni'. Ciò premesso, risultano censurabili le seguenti disposizioni: 1. Articolo 1, comma 1, la disposizione, nel definire l’oggetto della legge regionale sottrae dall'ambito applicativo della legge medesima le domande di nuova concessione. Nei termini suesposti, la disposizione regionale anzidetta non risulta conforme alla normativa statale interposta, recata in particolare dall'art. 12, comma 1-ter, del citato d.lgs. n. 79/1999, ai sensi del quale "Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico [...J" (norma) da cui si evince chiaramente la volontà legislativa, a contrario, di assoggettare alla nuova disciplina tutte le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. La disposizione regionale de qua si espone a consistenti dubbi di legittimità costituzionale, per violazione, in particolare, dell'art. 117, primo comma, Cost., che, come noto, impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro unitario; dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza nonché per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali dettati in materia (di legislazione concorrente) di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che, per come accennato in premessa, non risultano derogabili da parte delle Regioni. Né tale conclusione appare superabile alla luce della previsione dettata dall'art. 11, comma 1, lett. g), della legge regionale di che trattasi, che, invero, oltre a demandare ad un provvedimento di Giunta la disciplina delle modalità e delle procedure per il rilascio di concessioni di nuove derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, richiama, ai predetti fini, i soli "principi contenuti nelle presenti disposizioni di legge". Di qui l’ illegittimità delle disposizioni esaminate, in assenza di una clausola che espliciti l'impegno della Regione, nella definizione della disciplina delle nuove concessioni, al rispetto di quegli stessi principi fondamentali, di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, posti a presidio della conformità all'ordinamento dell'Unione europea e all'ordinamento statale, alla luce di quanto sancito dal più volte citato art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - in via generalizzata - in materia di assegnazione di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Quanto sopra, tenuto, altresì, conto della statuita ascrizione da parte della Corte costituzionale alla materia "tutela della concorrenza ", di competenza legislativa esclusiva statale (ex art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.), dell'intera disciplina delle procedure di gara pubblica, comprensiva della tempistica delle gare, della definizione del contenuto dei bandi, nonché dell'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, in quanto volta a garantire l'accesso degli operatori economici al mercato secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 28/2014). 2. L’articolo 8, disciplina le “Procedure in caso di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica”. Con riferimento al profilo del procedimento unico ai fini della selezione e valutazione delle proposte progettuali presentate, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1-ter, lett. m), del decreto legislativo n. 79 del 1999, si fa presente quanto segue. L'articolo in esame, relativamente al solo caso in cui la concessione sia assegnata mediante l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica, prevede al comma 2, che "Una volta pervenuti i progetti-offerta ed effettuata la verifica sull'ammissibilità delle domande, la valutazione dei progetti-offerta e l'assegnazione della concessione di derivazione avviene, secondo le modalità definite dall'amministrazione procedente con il provvedimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), nell'ambito di un procedimento unico, anche in conformità all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 [ ... ] finalizzato alla verifica o valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale". A sua volta, l'art. 11, comma 1, lett. e) della legge regionale in esame, stabilisce che "La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce: e) le modalità di svolgimento della valutazione dei progetti-offerta nell'ambito del procedimento unico secondo quanto previsto all'articolo 12, comma I-ter, lettera m), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79". Ebbene, la disposizione dettata dall'art. 8, comma 2, della legge regionale in commento finisce per sottrarre al procedimento unico la fase della selezione del progetto, in difformità da quanto al riguardo statuito dalla, pur incidentalmente richiamata, norma nazionale di riferimento. Invero, l'impianto normativo in esame, nel sottrarre al procedimento unico (cui, tramite lo strumento della Conferenza di servizi, partecipano tutte le amministrazioni interessate) la selezione delle proposte progettuali presentate, si pone in contrasto con il novellato art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, che al comma 1-ter, prevede (grassetto aggiunto) quanto segue: "[ ... ] le regioni disciplinano con legge [...] le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare. (lett. m) "le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4- bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". In ragione di siffatta cornice normativa si evince, che la legge statale impone, quindi, alla Regione di disciplinare con legge le modalità sulla base delle quali la stessa, in quanto Amministrazione procedente, è chiamata a valutare i progetti presentati all'esito delle procedure di assegnazione, nel contempo prescrivendo espressamente che tale valutazione avvenga nell'ambito di un procedimento unico finalizzato - ancor prima che alla valutazione - alla "selezione delle proposte progettuali presentate". A tal riguardo occorre, altresì, porre in rilievo che l'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha inciso sensibilmente sulla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. Risulta, pertanto, evidente che il novellato quadro legislativo statale, nel delineare il nuovo assetto regolatorio della materia, connotato, come detto, dal riconoscimento di nuove prerogative in favore delle Regioni, ha contestualmente introdotto, in un'ottica di compromesso, una serie di previsioni volte a salvaguardare principi e valori ritenuti basilari, primi fra tutti quelli tesi a garantire la tutela della concorrenza e la tutela ambientale, evidentemente riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva. In tal contesto si inserisce e si giustifica la previsione dettata dall'art. 12, comma l-ter lett. m) del decreto legislativo n. 79 del 1999, che, includendo nell'ambito del procedimento unico la selezione (a monte) delle proposte progettuali presentate, fa propria l'esigenza di assicurare - anche a tali fini - il coinvolgimento delle amministrazioni statali, a garanzia della controllabilità della scelta effettuata in ordine al progetto migliore sul piano tecnico e ambientale, di una maggiore trasparenza del procedimento stesso e, in ultima analisi, a garanzia del rispetto di quegli stessi principi che la riforma legislativa in esame, come detto, ha inteso salvaguardare. A tale stregua, si ritiene, dunque, che riservare alla sola sfera di competenza regionale l'attività di selezione dei progetti presentati, di fatto imprimendo un indirizzo univoco di valutazione in ordine a quell'unico progetto individuato, sminuirebbe la rilevanza della previsione di un procedimento unitario, in palese contrasto con la ratio sottesa alla previsione medesima volta a salvaguardare il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e della tutela ambientale, in un'ottica di valorizzazione della produzione idroelettrica nazionale e di tutela e conservazione del bene acqua. Di qui la potenziale illegittimità della disposizione regionale di cui trattasi per violazione, in particolare, dell'art. 117, primo comma, Cost., che, come noto, impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario; dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza"; nonché dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali dettati in materia (di legislazione concorrente) di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", viceversa inderogabili dalle Regioni. Quanto precede, rinviene puntuale riconferma nella recente pronuncia della Corte costituzionale n. 117/2022, secondo cui "Il principio del procedimento unico costituisce norma fondamentale di riforma nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche. Lo è, in particolare, la previsione in forza della quale tutte le amministrazioni interessate, comprese quelle statali, devono poter esprimere le proprie valutazioni, collegate alla tutela di interessi essenziali dell'ordinamento costituzionale, presentati dai concorrenti nella procedura. La legislazione provinciale in materia, pertanto, deve adeguarsi a tale norma fondamentale" (Corte Costituzionale, Sentenza n. 117/2022). 3. Sulla base di argomentazioni analoghe a quelle sopra svolte si rappresenta l’ illegittimità dell'art. 9, commi da 1 a 3, teso a disciplinare le procedure di assegnazione a società a capitale misto pubblico privato. Alle suesposte considerazioni si aggiunga, per quanto infra ampiamente si articolerà al riguardo, che la disposizione regionale anzidetta demanda, altresì, a provvedimenti attuativi di Giunta la definizione delle modalità di valutazione dei progetti, in difformità, pertanto, da quanto disposto dal quadro normativo nazionale in base al quale, viceversa, tali aspetti devono essere regolamentati con legge regionale. 4. Articolo 11 (Provvedimenti attuativi della Giunta regionale). Nell'ambito poi di una disamina sistematica del provvedimento normativo regionale in esame, rileva, quale ulteriore profilo di criticità, l'utilizzo di frequenti rinvii a provvedimenti di Giunta per la disciplina di aspetti di organizzazione delle procedure di assegnazione delle concessioni non certo secondari, sebbene, talvolta, la legge indichi i criteri cui la normazione secondaria a sua volta deve uniformarsi. Siffatta tecnica, pur motivabile in astratto con criteri di flessibilità normativa, pone dei dubbi sotto il profilo della coerenza sostanziale rispetto ad una normativa nazionale che chiede alla legge regionale di definire la disciplina2, senza demandarla a successivi atti regolamentari o amministrativi, e comunque non consente in concreto di verificare molti passaggi, ponendo l'esigenza di seguire anche l'adozione degli atti di Giunta per verificarne la conformità al quadro normativo primario. Il riferimento è, in particolare, a quanto sancito dall'art. 12, comma I-ter del d.lgs. 11. 79/1999. Tale criticità si ravvisa, in particolare, riguardo alle seguenti previsioni, dettate dall'art. 11, con cui il legislatore regionale, in termini che appaiono, invero, eccessivamente ampi e generici, rinvia ad appositi provvedimenti di Giunta la disciplina di dettaglio, al riguardo stabilendo che: "La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce: lett. d): lo schema di bando per l'assegnazione mediante espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica contenente. [ ... ] 2) i criteri di ammissione, non discriminatori nei confronti di operatori che intendono accedere al settore, pur possedendo idonea qualificazione ed esperienza, e di assegnazione; 3) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, 4) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica da graduare, oltre quelli minimi riportati all'articolo 12, comma I-ter, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in relazione all'oggetto della concessione, in particolare prevedendo: a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW; b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui al punto 7,); 5) i criteri di valutazione delle proposte progettuali; 7) le modalità e i criteri circa la possibilità di utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, 8) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante; [ ... ],. lett. e): le modalità di svolgimento della valutazione dei progetti-offerta nell'ambito del procedimento unico secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, [ ... ], lett. g): le modalità e le procedure, in coerenza con i principi contenuti nelle presenti disposizioni di legge, per il rilascio di concessioni di nuove derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. [ ... ]" Relativamente al profilo del generale eccesso di delega, per rinvio a successivi atti non legislativi, di natura regolamentare o amministrativa, di aspetti di disciplina che la legge statale ha riservato, invece, alla fonte normativa primaria regionale, non può non evidenziarsi il rischio di una possibile deviazione dal paradigma normativo di riferimento, insito nel rinviare la regolamentazione di dettaglio di quella stessa materia alla formazione secondaria. La definizione con legge delle modalità e procedure di assegnazione delle concessioni, in aderenza ai contenuti prescritti specificamente dal citato art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, assurge a parametro di valutazione di conformità all'ordinamento europeo, agli accordi internazionali e ai princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, pertanto la violazione di tale principio concreta una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione. 5. Ulteriore profilo di criticità si ravvisa, altresì, riguardo alle previsioni di cui all'articolo 12 della legge regionale in esame, che, al comma 1, definisce puntuali criteri di valutazione cui l'Amministrazione procedente deve conformarsi ai fini dell'assegnazione. La disposizione in rassegna prevede, inoltre, che "Nel bando di gara di cui all'articolo 8, comma 1, sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili tra quelli di cui al comma 1 e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ogni elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o sub punteggi. Alla valutazione dell'offerta economica non può essere attribuito un peso superiore al 25 per cento del totale". Ebbene, la citata previsione non può non suscitare perplessità atteso l'effetto distorsivo della concorrenza che potrebbe conseguire alla previsione di rigidi requisiti di aggiudicazione (richiesti e che possono essere richiesti) tali da rendere particolarmente difficoltoso l'ingresso di nuovi operatori nel mercato, consentendo la partecipazione dei soli operatori storici. Considerazione che potrebbe anche avere un senso per impianti di particolare complessità, per i quali esigenze di sicurezza suggerirebbero grande prudenza ed esperienza. Tuttavia, una considerazione generale e complessiva dei menzionati requisiti appare passibile di sortire effetti restrittivi, limitando, in ultima analisi, l'apertura al mercato del compatto idroelettrico di pertinenza del territorio regionale, in violazione dei principi costituzionali ed eurounitari posti a presidio della tutela e della promozione della concorrenza. Va al riguardo evidenziato il rilievo generale che la Costituzione ascrive ai principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, di derivazione europea, materia come noto riservata alla competenza esclusiva dello Stato, cui pertanto tutte le Amministrazioni risultano assoggettate. Di qui, quanto al caso di specie, la necessità che le concessioni di grande derivazione idroelettrica siano assegnate mediante procedure di selezione aperte e competitive, che presentino garanzie di imparzialità e trasparenza. Il sistema delineato dalla legge regionale in oggetto, nella misura in cui l'applicazione delle illustrate disposizioni, considerate nel loro complesso, determina effetti distorsivi della concorrenza, in pregiudizio del principio di massima contendibilità delle concessioni di grande derivazione idroelettrica. Ne consegue, sostanzialmente, un quadro normativo in cui manca un sufficiente grado di oggettività e trasparenza, tale da consentire una adeguata separazione dei ruoli di Legislatore, di Stazione appaltante, quale autorità deputata alla gestione delle procedure amministrative ed infine di gestore uscente. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene dunque che una corretta declinazione dell'ampia autonomia riconosciuta alle Regioni, implicherebbe la necessità viceversa di garantire il pieno e corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, attraverso l'individuazione di modalità procedurali che prediligano quale modalità ordinaria la gara, così garantendo la più ampia partecipazione anche attraverso la previsione di requisiti, di partecipazione e aggiudicazione - di fatto - proporzionati e non discriminatori. In tal contesto, occorre richiamare l'Osservazione resa di recente dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato5, riguardante, per l'appunto, la disciplina in materia di rilascio delle concessioni di grande derivazione idroelettrica ed, in particolare, il tema della devoluzione alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della competenza legislativa in materia, con cui l'Autorità ha sottolineato l'importanza di una legislazione, regionale e provinciale, conforme ai principi della massima contendibilità delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e di tutela e promozione della concorrenza. La norma regionale si pone quindi in violazione dell’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Con specifico riferimento al comma 1, lettera p), dell’articolo 12 in esame, a mente del quale l'amministrazione procedente, ai fini dell'assegnazione della concessione, può attenersi tra gli altri, al seguente "criterio di valutazione": ... p) la presenza di enti locali del territorio regionale nel capitale sociale delle imprese concorrenti all'assegnazione." Tale previsione contrasta con la normativa europea in materia, per violazione dei principi di parità di trattamento tra gli operatori economici concorrenti all'assegnazione della concessione, nella misura in cui la norma risulta favorire a livello concorrenziale le imprese che hanno nel proprio capitale sociale la partecipazione di Enti locali del territorio regionale. La disposizione in argomento determina, poi, un ulteriore profilo di discriminazione laddove si palesa come un criterio di valutazione suscettibile di favorire gli operatori economici stabiliti in Italia rispetto a quelli stabiliti in un altro Stato membro. Difatti, la soluzione legislativa di cui trattasi, in luogo di inquadrare la partecipazione del soggetto pubblico negli ordinari moduli dell'affidamento in house o della gara cd. a doppio oggetto, configura un criterio preferenziale, il quale, in assenza di una valida giustificazione che richiami un motivo imperativo di interesse generale (si veda al riguardo l'art. 12, par. 3, della direttiva 2006/123), appare distorsivo del libero esplicarsi dei meccanismi concorrenziali. Tanto premesso, la citata lettera p) dell'art. 12, comma 1, confligge: a. con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, e delle seguenti disposizioni della direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno (oltre che del più generale articolo 49 TFUE): l'articolo 10 e il combinato disposto del paragrafo 2, lettere b) e c), e del paragrafo 3, lettera a), dell'articolo 15, che sanciscono il divieto di condizioni discriminatorie, nonché l'articolo 12, paragrafo 1, che impone lo svolgimento di procedure di assegnazione imparziali; b. con l'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione e dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (quale norma interposta), evidenziandosi al riguardo che: "la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione ... mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del 2008) ", sicché tali discipline, in quanto "volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004)" (sentenza n. 186 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 2 del 2014, n. 259 del 2013 e n. 339 del 2011), costituendo esse uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 39 del 2020, n. 28 del 2014, n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n. 401 del 2007)" e che la disposizione in commento "si pone inoltre in contrasto con l'esigenza di assicurare procedure di evidenza pubblica uniformi su tutto il territorio nazionale, in modo che siano rispettati i principi di libera concorrenza e di non discriminazione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (d'ora in avanti: codice dei contratti pubblici). Quest'ultima disposizione - assunta dal ricorrente a norma interposta - prevede infatti che, "nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano ... i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità" (comma 1) e "non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici" (comma 2). La possibilità di introdurre, anche in via transitoria, criteri premiali di valutazione delle offerte per far fronte alle ineludibili esigenze sorte dall'emergenza sanitaria è dunque riservata allo Stato, cui spetta in generale, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, definire il punto di equilibrio tra essa e la tutela di altri interessi pubblici con esso interferenti (ex plurimis, sentenze n. 56 del 2020 e n. 30 del 2016, con riferimento al libero esercizio dell'attività di trasporto), come quelli sottesi al raggiungimento di "obiettivi di politica sociale ..., di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese".." (cfr. C. Cost., 14-01-2022, n. 4). Per i motivi sopra esposti la legge regionale, limitatamente alle disposizione sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |