Dettaglio legge regionale
Titolo | Assestamento del Bilancio di Previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 |
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Regione | Calabria |
Estremi | Legge n. 39 del 28-11-2022 |
Bur | n. 268 del 29-11-2022 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 30-01-2023 / Non impugnata |
Legge n° 39 del 28/11/2022 pubblicata sul BUR n° 268 del 29/11/2022 La legge regionale recante norme di Assestamento del Bilancio di Previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidebziato. L'art. 4 rubricato "Nuove autorizzazioni di spesa" al comma 8 prevede per l'esercizio finanziario 2022 un contributo una tantum di euro 50.000 in favore dell'Associazione Donatori Volontari Sangue per Talassemici (ADVT - ODV) con sede in Locri, da destinare all'allestimento di auto mediche da adibire al trasporto di sangue, mediante le risorse allocate alla Missione 13 (Tutela della Salute), Programma 07 (U.13.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024. Per la Calabria, in quanto regione commissariata e impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, qualsiasi intervento messo in campo deve essere valutato in coerenza con il quadro economico programmatico complessivo per il triennio 2022-2024, poiché la vincolatività del Programma operativo di consolidamento e sviluppo è da considerarsi espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009. Ciò posto, la previsione normativa di destinare risorse a disposizione sulla Missione 13 - Tutela della Salute ad un'associazione esterna al perimetro sanitario per l'allestimento di auto mediche, in una condizione di risorse contingentate, pone il problema della congruità della copertura della spesa necessaria (art. 81, terzo comma, Cost.), posto che un impiego di risorse per prestazioni non essenziali verrebbe a ridurre corrispondentemente le risorse per quelle essenziali. La giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che per le regioni impegnate in piani di rientro dal disavanzo sanitario vige il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004. Nel dettaglio, la sent. n. 104/2013 ha evidenziato che "l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa", specie "in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni dell’assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario". In altri termini, l'art. 4, comma 8, che prevede l'erogazione di prestazioni non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza in una regione sottoposta a Piano di rientro sanitario, disponendo l'assunzione a carico della Missione 13 di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, viola il contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, Cost. Risulta ininfluente la fonte di finanziamento ovvero l’asserita sostenibilità finanziaria dell’intervento normativo. Le regioni in piano di rientro non possono erogare extraLEA, indipendentemente dalla fonte di finanziamento (oltre alla sentenza n. 104/2013 citata, si vedano sentenze della Corte Costituzionale nn. 142/2021 e 190/2022). A ciò si aggiunga che, mancando lo stato patrimoniale consolidato regionale del 2020 e del 2021, ed essendo in corso una ricognizione del debito del SSR, i risultati di gestione non possono considerarsi consolidati e definitivi. Per le motivazioni esposte la norma regionale deve essere impugnata secondo quanto previsto dall'art. 127 della Costituzione. |