Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023.
Regione Trentino Alto Adige
Estremi Legge n. 7 del 19-12-2022
Bur n. 50 del 19-12-2022
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 16-02-2023 / Non impugnata
La legge della Regione: Trentino Alto Adige n° 7 del 19/12/2022 BUR n° 50 del 19/12/2022 Titolo: Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023 presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato:


In premessa si osserva che larticolo 2 della legge intendendo disciplinare l'adeguamento ai prezzi degli assegni vitalizi, non risulta correttamente formulato in quanto fa riferimento alla legislazione nazionale solo per la metodologia di computo dei trattamenti (complessivi in capo al pensionato) e non anche per quanto concerne l'elasticità ai prezzi per classi o fasce di importo. In tali termini, ad esempio, per gli anni 2023-2024 (ma ciò risulta in parte anche per il 2022 e dal 2025) il calcolo dell'indicizzazione riconosciuta ai vitalizi in esame risulterebbe superiore a quella prevista dalla legislazione nazionale, nel caso di trattamenti vitalizi I di importi complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS. Pertanto, la disposizione non è applicabile, non essendo esaustivo il riferimento all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che disciplina il meccanismo di considerare il cumulo dei trattamenti pensionistici in capo al pensionato per applicare i coefficienti di elasticità ai prezzi, in relazione alla dimensione ditale complessivo trattamento pensionistico, come disciplinati per i vari anni da differenti fonti normative non considerate nell'articolato.
L'art. 2 peraltro è illegittimo in quanto si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. o), della Costituzione, che riserva la previdenza sociale alla competenza statale ed eccede la portata dell'articolo 6 dello statuto speciale (DPR n. 670 del 1972) che nella materia concernente la previdenza riconosce alla Regione la facoltà di emanare nonne legislative allo scopo di integrare le disposizioni statali.

Pertanto insistono presupposti per l'impugnativa della disposizione in esame dinanzi alla Corte costituzionale ex art. 127 Cost.
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