Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Legge di stabilità provinciale per l'anno 2023.
Regione Bolzano
Estremi Legge n. 16 del 23-12-2022
Bur n. 52 del 29-12-2022
Settore Politiche ordinamentali e statuti
Delibera C.d.M. 23-02-2023 / Impugnata
Motivi della rinuncia
RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23/01/2025
Legge Provincia Autonoma Bolzano n. 16 del 23/12/2022 “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023”;

Legge Provincia Autonoma Bolzano n. 17 del 23/12/2022 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025;

Legge Provincia Autonoma Bolzano n. 1 del 09/01/2023 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2023”.



Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 sono stati impugnati, per asserita carenza di copertura finanziaria nell’esercizio 2025:

- l’articolo 7 della legge provinciale n. 16/2022;

- gli articoli 1, comma 3, 2, comma 3, 3, comma 1, lettere a) b), c), d), e), f), g) e m) della legge provinciale n. 17/2022.



Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023 sono stati impugnati gli articoli della legge provinciale n. 1/2023, che prevedono oneri per gli anni 2025 e successivi a valere sul bilancio di previsione 2023-2025 e sulle proiezioni degli stanziamenti di bilancio per gli esercizi seguenti (articolo 2, comma 3; articolo 3 comma 2; articolo 8 comma 4; articolo 11 comma 2; articolo 12 comma 8; articolo 14, comma 2, lettera a) e b); articolo 15 comma 2; articolo 17 comma 7 e articolo 18, comma 5, lettera a) e b).



Il Consiglio dei ministri ha ritenuto che la quota di entrata considerata a copertura finanziaria di 737.677.795,30 euro, previsti a carico dell’esercizio finanziario 2025, non tiene conto del venir meno del trasferimento - dal bilancio dello Stato - di 103.100.000 euro, importo previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge statale n. 234/2021, a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024. Il Consiglio dei ministri ha pertanto rilevato una violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, della Costituzione relativamente all’esercizio 2025.



Successivamente alla proposizione del ricorso, la Provincia, con l’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 5/2023, ha istituito un fondo speciale destinato a congelare contabilmente l’importo di 103.100.000 euro iscritto nel bilancio provinciale per il 2025.



Con l’Accordo del 25 settembre 2023 tra il Ministro dell’economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano si è impegnata a ridurre di 103,1 milioni di euro lo stanziamento iscritto al Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche”, quale trasferimento dal bilancio dello Stato a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF di cui all’art. 1, comma 4, della legge 234/2021 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”), per il 2025, non previsto a legislazione vigente.



Da ultimo, con l’art. 8, comma 1, della legge provinciale n. 6/2024 (“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”), la Provincia autonoma di Bolzano ha abrogato l’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 5/2023 (“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni”), che ha istituito il sopracitato fondo speciale di 103,1 milioni di euro, iscritto nel bilancio provinciale per il 2025.



Considerato quanto sopra esposto, quindi, ed avendo la Provincia autonoma attestato che le disposizioni impugnate non hanno trovato applicazione, acquisito l’assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, sussistono i presupposti per la rinuncia dell’impugnativa delle leggi provinciali n. 16 del 2022, n. 17 del 2022 e n. 1 del 2023, in tempo utile per l’udienza di discussione presso la Corte costituzionale, prevista per il 29 gennaio 2025.


Delibera C.d.M. 23-02-2023 / Impugnata
Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, approva la legge di stabilità 2023.

Tuttavia talune disposizioni eccedono dalle competenze legislative attribuite alla Provincia dagli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, D.P.R. n. 670 del 1972, in violazione della competenza esclusiva dello Stato, in materia di copertura finanziaria, di cui all’articolo 81, terzo comma della Costituzione, e presentano i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
In particolare con l’articolo 1 sono disposte modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate” relativamente alla disciplina dei versamenti delle tasse automobilistiche. Con l’articolo 2 vengono autorizzate le spese indicate per il triennio 2023-2025. Con l’articolo 3 sono autorizzate le spese per la contrattazione collettiva riferite al personale indicato. Con l’articolo 4 viene stabilita la dotazione dei fondi per la finanza locale. Con l’articolo 5 sono introdotte modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” mentre con l’articolo 6 sono introdotte modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”.

L’articolo 7 detta le norme di copertura finanziaria: rinvia alla tabella E per la copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), nonché dall’articolo 6, comma 2, della legge in oggetto, prevedendo che la stessa sia attuata mediante quote di entrate e riduzioni di spesa.

In particolare l’articolo 7, della legge in esame, prevede la copertura degli oneri per complessivi 379.511.127,31 euro a carico dell’esercizio finanziario 2023, 151.259.459, euro a carico dell’esercizio finanziario 2024 e 737.677.795,30 euro a carico dell’esercizio finanziario 2025 derivanti dall’articolo 2, comma 1 (tabella A) e 3 (tabella C), nonché dall’articolo 6, comma 2, della presente legge, provvedendo con le modalità previste dalla tabella E, prevedendo che la stessa sia attuata mediante quote di entrate e riduzioni di spesa.

Si rileva che per l’anno 2025 la quota di entrata considerata a copertura finanziaria degli oneri sopra richiamati non sconta gli effetti del venir meno del trasferimento dal bilancio dello Stato dell’importo di euro 103.100.000,00 previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024. Pertanto, si rileva una violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’articolo 81, terzo comma, della Costituzione relativamente all’esercizio 2025 della legge in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge in esame, relativamente all’ articolo 7.
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