Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2023.
Regione Lombardia
Estremi Legge n. 33 del 28-12-2022
Bur n. 52 del 29-12-2022
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 23-02-2023 / Non impugnata
La legge Regione Lombardia n. 33 pubblicata nel B.U.R. n. 52 supplemento, del 29/12/2022 recante Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2023 presenta i seguenti profili di incostituzionalità.

L’articolo 1 (Posticipo del termine di restituzione delle anticipazioni finanziarie concesse alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica), al comma 1, lettera a), prevede la proroga (dal 30 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 del termine di cui all’articolo 1, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42, di scadenza delle anticipazioni concesse dalla regione lombarda a favore della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, per l’importo complessivo di euro 35 milioni.
La norma in questione è intesa a procrastinare ulteriormente la scadenza di estinzione dell’anticipazione già posticipata dalla citata legge regionale n. 42/2017 oggetto di modifica. Ai sensi del paragrafo 5.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), «[l]e concessioni di credito possono essere costituite: da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non rinnovabili)».
La rilevanza di detto principio contabile è stata rimarcata dalla Commissione Arconet, la quale ha formulato il parere secondo cui «è opportuno rammentare che: per far fronte a momentanee esigenze di cassa le Regioni possono concedere anticipazioni di liquidità, come precisato nel paragrafo 5.5 del principio contabile applicato 4/2 (…); il ricorso alle anticipazioni di cassa o di liquidità non possono costituire uno strumento abituale di provvista finanziaria» (cfr. Arconet, Faq n. 11 del 17 febbraio 2016).
Sulla necessità del parametro di temporaneità dell’anticipazione si è espressa la stessa Corte costituzionale, la quale ha pronunciato la declaratoria di incostituzionalità (per lesione del principio dell’equilibrio del bilancio strettamente correlato alla succitata regola costituzionale) di una disposizione legislativa riguardante un’anticipazione – tra l’altro – priva del carattere di rimedio alle temporanee difficoltà di cassa ed avente, quindi, natura di stabile operazione di prestito (cfr. Corte cost., sentenza n. 188 del 9 luglio 2014).
Posto che, a mente dell’art. 1, comma 1, del citato D.lgs. n. 118/2011, il titolo I, dedicato ai principi contabili generali e applicati, disciplina «l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni», «ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione», e che le regioni «conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 ed ai principi contabili applicati», i quali assumono valore normativo in virtù dell’art. 3, comma 1, dello stesso D.lgs. n. 118, costituendone parte integrante, l’inosservanza del principio contabile contenuto nel richiamato par. 5.5 (segnatamente: il mancato rispetto del limite annuale di estinzione dell’anticipazione) pone la norma ex art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale in esame in contrasto con il principio costituzionale di armonizzazione dei bilanci pubblici sancito nel menzionato art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
Per le suesposte considerazioni sussistono i presupposti per l’impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.
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