Dettaglio legge regionale
Titolo | Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’implementazione del Progetto OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni. |
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Regione | Abruzzo |
Estremi | Legge n. 37 del 27-12-2022 |
Bur | n. 52 del 28-12-2022 |
Settore | Politiche ordinamentali e statuti |
Delibera C.d.M. | 23-02-2023 / Non impugnata |
Legge n. 37 del 27 dicembre 2022 B.U. Abruzzo 28 dicembre 2022, n. 52. Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del Progetto OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni. La legge regionale, all’articolo 8, rubricato “Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2022”, interviene a modificare la previgente normativa regionale sulle modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d’acqua ad uso idroelettrico, disciplina dettata in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). In particolare l’articolo 8, comma 1, lett. b) interviene sull’articolo 2, comma 2 della predetta legge n. 9 del 2022. Al riguardo si premette quanto segue. L’articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999 – rubricato “Concessioni idroelettriche” - ha dettato la disciplina statale relativa all’assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, delegando le Regioni a disciplinare, con legge, “le modalità e le procedure di assegnazione”, ed ha prescritto che le leggi regionali di attuazione si muovano nel rispetto dell’“ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo”. La suddetta previsione non ha operato distinzioni, quanto alle fattispecie concessorie oggetto della disciplina demandata alle leggi regionali, per le concessioni che abbiano la finalità di soddisfare in percentuale considerevole il consumo elettrico annuo del soggetto auto produttore. Pertanto, le modalità e le procedure di assegnazione ad evidenza pubblica che le leggi regionali di attuazione sono delegate a disciplinare devono riguardare anche tale tipologia di concessioni. Ulteriormente, si evidenzia la derivazione eurounitaria del predetto articolo 12 che attua, nello specifico settore dell’assegnazione delle concessioni idroelettriche, la direttiva 2006/123 del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta “Direttiva servizi”), con particolare riferimento all’articolo 12, della Direttiva servizi, rubricato “Selezione tra diversi candidati”, il quale dispone che: “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” (paragrafo 1). La regione Abruzzo ha dato attuazione all’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 con la legge 9 giugno 2022, che, all’articolo rubricato “Ambito di esclusione”, ha disposto testualmente che: “1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare almeno l’80 per cento del consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999. Il mancato rispetto della percentuale di cui al presente comma per due annualità del triennio di riferimento, comporta la decadenza dal diritto a derivare e autorizzare l’acqua pubblica a fini idroelettrici per autoproduzione”. Il comma 2 ha stabilito che: “Alle concessioni sottratte al campo di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) in materia di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica a scopo idroelettrico che, per le grandi derivazioni destinate all'autoproduzione, costituiscono l'attuazione di quanto delegato al legislatore regionale dall'articolo 12 del D.Lgs. 79/1999. Nel caso in cui pervengano più domande concorrenti di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, a parità di condizioni è preferita quella volta a soddisfare il maggior fabbisogno energetico utile all'esercizio delle attività produttive del soggetto richiedente con riferimento al fabbisogno già esistente alla data della richiesta di rilascio e/o rinnovo”. Il predetto comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2022 ha, dunque, sottratto dall’ambito applicativo della legge medesima, talune grandi concessioni di derivazione idroelettrica, che, conseguentemente, risultano automaticamente soggette a rinnovo in favore del concessionario uscente. Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha deliberato l’impugnativa di tale previsione, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, per violazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, nella parte in cui ha delegato le Regioni a disciplinare, con legge, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione e che non ammette la suddetta esclusione, nonché dell’articolo 12 della direttiva 2006/123 (cosiddetta direttiva servizi sull’assegnazione delle concessioni idroelettriche), quale parametro interposto dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che impone alle regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale, oltre che per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Per il suddetto ricorso è stata fissata l’udienza di discussione dinanzi alla Corte costituzionale per il prossimo 4 aprile 2023. La legge n. 37 del 27 dicembre 2022 della regione Abruzzo è censurabile nella parte in cui è intervenuta a modificare l’articolo 2 della legge n. 9 del 2022, attualmente soggetto al giudizio della Corte costituzionale, per violazione dell’articolo 117, commi primo e secondo, lett. e) della Costituzione, in riferimento al parametro interposto costituito dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999. Infatti l’articolo 8, comma 1, lett. b), ha previsto che: “al comma 2 dell'articolo 2 le parole “a scopo idroelettrico che, per le grandi derivazioni destinate all'autoproduzione, costituiscono l'attuazione di quanto delegato al legislatore regionale dall'articolo 12 del D.Lgs. 79/1999” sono soppresse”. Dalla richiamata soppressione deriva che alle concessioni sottratte al campo di applicazione della legge regionale n. 9 del 2022 si applichi la disciplina delle concessioni d’acqua pubblica genericamente intese e non quella prevista per le concessioni di acqua pubblica, come statuito dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999. La nuova disposizione normativa concretizza, pertanto, la medesima violazione dell’articolo 12 citato, operata dall’articolo 2 della legge n. 9 del 2022, in quanto la circostanza costituita dal soddisfare per almeno l’80% il consumo elettrico annuo del soggetto autoproduttore non costituisce motivazione idonea a sottrarre le concessioni di cui trattasi al regime della gara, né risultano derogabili i principi nazionali ed eurounitari per effetto dei quali un bene pubblico deve connotarsi in termini di massima contendibilità. Né può ritenersi che i suddetti operatori, in virtù dell’accennata circostanza, abbiano acquisito un legittimo affidamento sulla durata sine die della concessione. Pertanto, la prevista esclusione operata dalla disposizione regionale dall’ambito di applicazione della legge regionale finisce per determinare l’esclusione dal campo di applicazione delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla stessa legge regionale. Da quanto rappresentato deriva che l’articolo 8, comma 1, lett. b) legge n. 37 del 27 dicembre 2022 della regione Abruzzo deve essere impugnato per le medesime motivazioni poste a base dell’impugnativa della legge n. 9 del 2022. Infatti, tale previsione integra la violazione dell’articolo 12 della direttiva 2006/123, quale parametro interposto dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, quest’ultimo, vincola la potestà legislativa regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale. La suddetta disposizione determina, peraltro, anche la violazione dell’articolo 12 del predetto decreto legislativo n. 79 del 1999, da considerarsi espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e, dunque, parametro interposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Per i motivi sopra esposti la legge regionale, limitatamente alla disposizione sopra evidenziata, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |