Dettaglio legge regionale
Titolo | Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2023. |
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Regione | Bolzano |
Estremi | Legge n. 1 del 09-01-2023 |
Bur | n. 2 del 12-01-2023 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 09-03-2023 / Impugnata |
Motivi della rinuncia | RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23/01/2025 1. Legge Provincia Autonoma Bolzano n. 16 del 23/12/2022 “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023”; 2. Legge Provincia Autonoma Bolzano n. 17 del 23/12/2022 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025; 3. Legge Provincia Autonoma Bolzano n. 1 del 09/01/2023 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2023”. Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 sono stati impugnati, per asserita carenza di copertura finanziaria nell’esercizio 2025: - l’articolo 7 della legge provinciale n. 16/2022; - gli articoli 1, comma 3, 2, comma 3, 3, comma 1, lettere a) b), c), d), e), f), g) e m) della legge provinciale n. 17/2022. Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023 sono stati impugnati gli articoli della legge provinciale n. 1/2023, che prevedono oneri per gli anni 2025 e successivi a valere sul bilancio di previsione 2023-2025 e sulle proiezioni degli stanziamenti di bilancio per gli esercizi seguenti (articolo 2, comma 3; articolo 3 comma 2; articolo 8 comma 4; articolo 11 comma 2; articolo 12 comma 8; articolo 14, comma 2, lettera a) e b); articolo 15 comma 2; articolo 17 comma 7 e articolo 18, comma 5, lettera a) e b). Il Consiglio dei ministri ha ritenuto che la quota di entrata considerata a copertura finanziaria di 737.677.795,30 euro, previsti a carico dell’esercizio finanziario 2025, non tiene conto del venir meno del trasferimento - dal bilancio dello Stato - di 103.100.000 euro, importo previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge statale n. 234/2021, a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024. Il Consiglio dei ministri ha pertanto rilevato una violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, della Costituzione relativamente all’esercizio 2025. Successivamente alla proposizione del ricorso, la Provincia, con l’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 5/2023, ha istituito un fondo speciale destinato a congelare contabilmente l’importo di 103.100.000 euro iscritto nel bilancio provinciale per il 2025. Con l’Accordo del 25 settembre 2023 tra il Ministro dell’economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano si è impegnata a ridurre di 103,1 milioni di euro lo stanziamento iscritto al Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche”, quale trasferimento dal bilancio dello Stato a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF di cui all’art. 1, comma 4, della legge 234/2021 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”), per il 2025, non previsto a legislazione vigente. Da ultimo, con l’art. 8, comma 1, della legge provinciale n. 6/2024 (“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”), la Provincia autonoma di Bolzano ha abrogato l’art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 5/2023 (“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni”), che ha istituito il sopracitato fondo speciale di 103,1 milioni di euro, iscritto nel bilancio provinciale per il 2025. Considerato quanto sopra esposto, quindi, ed avendo la Provincia autonoma attestato che le disposizioni impugnate non hanno trovato applicazione, acquisito l’assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, sussistono i presupposti per la rinuncia dell’impugnativa delle leggi provinciali n. 16 del 2022, n. 17 del 2022 e n. 1 del 2023, in tempo utile per l’udienza di discussione presso la Corte costituzionale, prevista per il 29 gennaio 2025. |
Delibera C.d.M. | 09-03-2023 / Impugnata |
La legge provinciale in oggetto presenta i seguenti profili di incostituzionalità. La legge ha impatto finanziario sul bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025, approvato con legge provinciale n. 17/2022. Al riguardo, si rappresenta che la richiamata legge provinciale n. 17/2022, nonché la legge provinciale n. 16/2022 concernente “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023”, presentano profili di incostituzionalità per carenza di copertura finanziaria nell’esercizio finanziario 2025, per i quali è stata proposta la richiesta di impugnativa alla Corte costituzionale. Pertanto, la legge in esame, laddove comporta oneri per gli anni 2025 e successivi a valere sul bilancio di previsione 2023/2025 e sulle proiezioni degli stanziamenti di bilancio per gli esercizi seguenti, è priva di idonea copertura finanziaria, in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Ciò in quanto per l’anno 2025 il bilancio della Provincia autonoma di Bolzano non sconta gli effetti del venir meno del trasferimento dal bilancio dello Stato dell’importo di euro 103.100.000 previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 234/2021 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024. Conseguentemente, si ritiene di dover impugnare dinanzi alla Corte costituzionale i seguenti articoli, relativamente all’esercizio 2025 e successivi: - Articolo 2, comma 3: Prevede la copertura degli oneri quantificati in 1.250.000 euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; - Articolo 3, comma 2: Prevede la copertura degli oneri 1.000.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; - Articolo 8, comma 4: Prevede la copertura degli oneri quantificati in 200.000 euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Gli oneri a regime sono quantificati in 200.000 euro all’anno; - Articolo 11, comma 2: Prevede la copertura degli oneri quantificati in 1.000.000 euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; - Articolo 12, comma 8: Prevede la copertura degli oneri 2.200.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; - Articolo 14, comma 2, lettera a) - Prevede la copertura degli oneri 500.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; - Articolo 14, comma 2, lettera b) - Prevede la copertura degli oneri quantificati in 836.000 euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; - Articolo 15, comma 2: Prevede la copertura degli oneri quantificati in euro 47.450 per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; - Articolo 17, comma 7: Prevede la copertura degli oneri quantificati in 500.000 euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; - Articolo 18, comma 5, lettera a) - Prevede la copertura degli oneri obbligatori determinati in 19.360.000 euro per l’anno 2025 e in 12.906.666,67 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; - Articolo 18, comma 5, lettera b) - Prevede la copertura degli oneri obbligatori, quantificati per l’anno 2025 e successivi in 1.650.000 euro (onere annuale a regime a partire dall’esercizio 2023), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Nel merito, la Corte costituzionale ha già affermato che «l’obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 384/1991)» (sentenze n. 6/2017 e n. 255/2022). La carenza/inidoneità della copertura finanziaria evidenziata con riferimento alla legge provinciale n. 1 del 2023 implica automaticamente l’estensione della illegittimità costituzionale anche alle disposizioni che generano l’onere (articolo 2, comma 1, articolo 3, comma 1, articolo 8, comma 1, articolo 11, comma 1, articolo 12, commi 5, 6 e 7, articolo 14, comma 1, articolo 15, comma 1, articolo 17, comma 2, e articolo 18, commi 3 e 4). In conclusione, la legge in esame, laddove comporta oneri per gli anni 2025 e successivi a valere sul bilancio di previsione 2023/2025 e sulle proiezioni degli stanziamenti di bilancio per gli esercizi seguenti, è priva di idonea copertura finanziaria, in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, e pertanto va impugnata ex art. 127 Cost. |