Dettaglio legge regionale
Titolo | Misure per la semplificazione e la crescita economica. |
---|---|
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Estremi | Legge n. 10 del 03-03-2023 |
Bur | n. 11 del 06-03-2023 |
Settore | Politiche ordinamentali e statuti |
Delibera C.d.M. | 01-05-2023 / Non impugnata |
La Regione Friuli Venezia Giulia, anche ad integrazione delle leggi regionali di settore, con la presente legge definisce, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, gli interventi di promozione e sostegno per i settori produttivi, nonché le misure di semplificazione dell’ordinamento regionale anche al fine di migliorare e incrementare i servizi per i cittadini e garantire le condizioni per la ripartenza economica-sociale del territorio. Tuttavia talune disposizioni di seguito elencate eccedono dalle competenze legislative attribuite alla Regione dagli articoli 4, numero 12), e 5, numero 11) dello Statuto speciale per Friuli Venezia Giulia, L. Cost. 31 gennaio 1963, n.1, in violazione della competenza concorrente dello Stato, in materia di governo del territorio, di cui all’ articolo 117, terzo comma Cost., e presentano i seguenti profili di illegittimità costituzionale. L’articolo 37, recante "Termini piani particolareggiati ed espropriazioni", prevede che; "1. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>; b) al comma 2 le parole <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>; c) al comma 3 le parole <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>. 2. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 42 le parole <<31dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>; b) al comma 43 le parole <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>". In particolare, con la disposizione in esame, al primo comma è stata disposta la proroga del termine di validità dei piani particolareggiati (sia scaduti che in scadenza), e, al secondo comma, è stata prevista una proroga dei termini previsti per le procedure di esproprio. La disposizione si pone in contrasto con i termini previsti dalla normativa nazionale di riferimento, nel dettaglio, con l'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e dall'art. 9, commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, l'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 prevede che il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni ed entro tale termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo µnico in materia edilizia approvato. Pertanto, le richiamate disposizioni dell'articolo 37 si pongono in contrasto con la disciplina statale contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di governo del territorio. Articolo 39 recante "Semplificazione in materia strutturale" prevede che, in osservanza della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951 attuativa della legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Istruzioni per l'applicazione", "tutte le opere strutturali realizzate con qualsiasi materiale, in zona non dichiarata sismica all'epoca della realizzazione e in possesso delle caratteristiche tecniche per le quali la circolare esenta dal deposito ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), l'idoneità statica è asseverata con perizia redatta da un professionista abilitato". Si rileva che la formulazione dell'articolo in esame appare oscura in quanto prevede che l'applicazione di disposizioni peculiari relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, alle quali si riferisce la Circolare del Ministero dei lavori pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951, venga estesa anche ad altre tipologie di costruzioni. In tal modo si determinano pericolose ricadute sotto il profilo della sicurezza strutturale delle costruzioni, in violazione del riparto delle competenze previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di governo del territorio. Articolo 40, comma 5, recante "Modifiche alla legge regionale 19/2009", modificando l'articolo 35 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), prevede delle deroghe generalizzate agli strumenti urbanistici ed agli standards urbanistici della legge nazionale e degli incrementi volumetrici previsti. Alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, "la previsione di "interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice nonnativa di riferimento, trascura l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica" e l'introduzione ex lege di «deroghe generalizzate alla pianificazione urbanistica e agli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, tanto più laddove tali deroghe assumano carattere stabile nel tempo", snaturano "del tutto la funzione propria della pianificazione urbanistica e degli standard fissati a livello statale, volti ad assicurare l'ordinato assetto del territorio" (Corte Costituzionale sentenza 10 febbraio 2023, n. 17, ma cfr. anche, ex multis, Corte costituzionale sentenze 28 gennaio 2022, n. 24 e 23 novembre 2021, n. 219). Alla luce di quanto riportato, l'articolo 40 presenta profili di contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale nella materia governo del territorio, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge in esame, relativamente agli articoli 37, 39 e 40 comma 5, |