Dettaglio legge regionale
Titolo | Legge di stabilità regionale 2023. |
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Regione | Basilicata |
Estremi | Legge n. 11 del 05-06-2023 |
Bur | n. 30 del 05-06-2023 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 26-07-2023 / Non impugnata |
La legge della Regione Basilicata 5 giugno 2023, n. 11, “Legge di stabilità regionale 2023”, pubblicata sul B.U.R. – Sezione speciale n. 30 del 5 giugno 2023, presenta profili illegittimi per quanto di seguito rappresentato: L' articolo 10 (Risorse aggiuntive per prestazioni extra budget rese da strutture private accreditate)è illegittimo e cosi recita: - il comma 1 stabilisce che: “Per remunerare quota parte delle prestazioni erogate nell'anno 2022 dalle strutture private accreditate e convenzionate di specialistica ambulatoriale in eccesso rispetto al budget assegnato alle medesime strutture, alle Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera sono riconosciute risorse aggiuntive, nel limite massimo di 4.000.000 di euro.”; -il comma 2 stabilisce che: “La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l'esercizio 2023, sulla Missione 13, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 20232025.” In merito, si rileva che il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce, retroattivamente, una remunerazione delle prestazioni erogate nell’anno 2022 dalle strutture private accreditate e convenzionate di specialistica ambulatoriale in eccesso rispetto al budget assegnato, riconoscendo alle Aziende sanitarie locali di Potenza e Matera risorse aggiuntive per un importo massimo di 4.000.000 di euro. Tale disposto risulta essere in contrasto con l’articolo 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, il quale non consente la remunerazione delle prestazioni che eccedono il tetto di spesa, in quanto la funzionalità del sistema di programmazione della spesa sanitaria presuppone il rispetto dei limiti di spesa stabiliti (cfr. per esempio Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 7 dicembre 2021, n. 8161). L’articolo 8-sexies, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 502/1992, stabilisce inoltre che “le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento”. Pertanto, per quanto illustrato, si ritiene che la norma in questione debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ex art. 127 Cost. con riferimento all’articolo 117 Cost. L'articolo 25, comma 1, della legge regionale, anche esso illegittimo; prevede che: "1. A decorrere dal 10 gennaio 2023 sono determinati i valori delle quote di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali nelle seguenti misure: a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti:18 euro; b) quota giornaliera per anziani allettati:22 euro." Sul punto, in via preliminare, occorre ricordare che nell'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017), recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stabilito quali sono le quote percentuali a carico del servizio sanitario rispetto alle tariffe giornaliere dei servizi residenziali. Si legge, infatti nei primi due commi del citato articolo 34: "Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si articolano nelle seguenti tipologie: a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo; b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno i ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale sociosanitario sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione inulti dimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo; c) trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità delle condizioni degli ospiti le strutture residenziali socioriabilitative possono articolarsi in moduli differenziati in base alla tipologia degli ospiti: 1) disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare; 2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare. 2. i trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma I lettera c), punto 1) sono a carico dei Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti di cui al comma 1, lettera e), punto 2) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera." Pertanto, fissare, come fa l'articolo 25, comma I, della legge regionale de qua, una quota fissa prestabilita, determinerebbe una violazione di un livello essenziale delle prestazioni stabilito nel citato articolo 34 dei Livelli essenziali di assistenza sanitari, in violazione dell'articolo 117, comma 1, lett. m) della Costituzione. Tra l'altro, l'entità della quota fissa, così come indicata nella legge regionale, apparirebbe non è in grado di coprire la quota percentuale garantita secondo quanto stabilito con i già menzionati LEA sanitari. Pertanto si impugna l’articolo esaminato affetto da illegittimità costituzionale con riferimento ai citati parametri statali interposti a norma dell'art. 127 della Costituzione. I |