Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”.
Regione Bolzano
Estremi Legge n. 9 del 01-06-2023
Bur n. 23 del 08-06-2023
Settore Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. 03-08-2023 / Non impugnata
La legge provinciale, che detta modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio” eccede dalle competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige, con riferimento alle norme contenute nell’ articolo 18 per i motivi di seguito specificati, violando gli articoli 4 e 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante il Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ponendosi gli stessi in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), in materia di ordinamento civile, nonché con l’articolo 117, comma 3, in materia di "governo del territorio" della Costituzione.

Si premette che la Provincia Autonoma di Bolzano a norma dell’articolo 8, D.P.R. n. 670 del 31.08.1972 (Statuto di autonomia), è dotata di competenza legislativa esclusiva in materia di “urbanistica e piani regolatori” (punto 5) nonchè di “tutela del paesaggio” (punto 6), ovviamente da esercitarsi entro i limiti indicati dall’articolo 4. L’articolo 21, comma 3, della norma di attuazione allo Statuto D.P.R. n. 381/1974, prevede che “in attuazione della competenza esclusiva in materia di urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dall’articolo 8, n. 5, della Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l’osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso, le Province di Trento e di Bolzano disciplinano la materia inerente la definizione degli standard urbanistici per i rispettivi territori”.
Merita tuttavia osservare che secondo una consolidata giurisprudenza (si veda per tutti Consiglio di Stato ord. 1431/2019), con l'introduzione dell'art. 2-bis del TUE, da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, si è voluto affermare, nel testo unico sull'edilizia, i principi fondamentali della vincolatività, anche perle Regioni e le Province autonome, delle distanze legali e più in generale delle previsioni stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell'ammissibilità delle deroghe, solo a condizione che siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. La citata disposizione del TUE, dunque, vincola anche la predetta competenza riconosciuta alla provincia autonoma di Bolzano.

Ciò premesso risulta censurabile disposizione contenuta nell’articolo 18 della legge provinciale in esame, in particolare:

- L’articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2023 apporta modifiche all’articolo 58, comma 2, della legge provinciale n. 9/2018, in materia di piani di recupero, aggiungendo, la seguente precisazione: “in deroga alla disciplina di cui all’articolo 57, comma 5, nel piano di recupero possono essere creati ulteriori diritti edificatori per singoli lotti”.

A tal riguardo, si rappresenta che la previsione di cui al citato articolo 57, comma 5, è volta a ribadire che “il piano d'attuazione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano comunale. Salvo prescrizioni particolari per singole zone, esso può derogare alle altre prescrizioni previste per la zona nel piano comunale”.

E’ di tutta evidenza che il periodo aggiunto dall’articolo 18 introduce una deroga all’operatività dei criteri di cui al citato articolo 57, consentendo eccezionalmente di creare nel piano di recupero ulteriori diritti edificatori per singoli lotti senza rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano comunale.

Tale previsione non indica i limiti di operatività della disposizione né garantisce gli standards urbanistici minimi richiesti ai sensi del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.

Da ciò, dunque, il rischio di alterazione degli equilibri previsti dagli strumenti di pianificazione, in aperto contrasto con i principi di omogeneità e coerenza della pianificazione generale di cui alla legge urbanistica nazionale.

Sul punto, in caso analogo, è stata recentemente dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 19 della legge regionale Lazio 28 dicembre 2018, n. 13, nella parte in cui “stabilisce che gli interventi di ampliamento degli edifici sono consentiti in deroga ai "limiti di densità edilizia" di cui all'art. 7 del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (così violando l'art. 117, 3 comma, Cost., per contrasto della norma impugnata con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" di cui all'art. 5, 11 comma, secondo periodo, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l 12 luglio 2011 n. 106, il quale prevede, come condizione per l'ampliamento degli edifici, il rispetto degli standard urbanistici e, quindi, dei "limiti di densità edilizia" di cui all'art. 7 del D.M. Lavori Pubblici n. 1444 cit. (cfr. Corte cost., 20 ottobre 2020, n. 217).

Inoltre, poiché l'ampliamento del volume edificabile nei centri storici ha un’evidente ricaduta sui profili delle altezze e delle distanze, disciplinati oltre che da norme di diritto di pubblico, dalle norme di diritto privato che regolano i rapporti di vicinato, deve ritenersi che la disposizione provinciale leda pure le prerogative statali in materia di ordinamento civile.

Con riferimento ai limiti di densità edilizia di cui al DM 1444/1968, per giurisprudenza consolidata (vedi per tutti Consiglio di Stato ord. 1431/2019), con l'introduzione dell'art. 2-bis del TUE, da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, l’ordinamento ha sostanzialmente recepito l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, inserendo nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali e più in generale delle previsioni stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell'ammissibilità delle deroghe, solo a condizione che siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (cfr. ad es. sentenze nn. 185 del 2016 e 189 del 2016).

Pertanto la norma attenzionata viola l’articolo 117, secondo comma, lettere l), in materia di ordinamento civile, nonché con l’articolo 117, comma 3, in materia di "governo del territorio" della Costituzione, in relazione alla competenza concorrente dello Stato nella materia «governo del territorio», per contrasto con i principi dettati dalla legislazione statale all’art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), all’art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, e all’art. 14, comma 3, del citato Testo unico in tema di titoli abilitativi in deroga.

Per i motivi sopra descritti e limitatamente alla disposizione indicata, la legge provinciale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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