Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Integrazione alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 17 (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale).
Regione Puglia
Estremi Legge n. 15 del 15-06-2023
Bur n. 58 del 20-06-2023
Settore Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. 03-08-2023 / Non impugnata
Legge Puglia n. 15 del 15/06/2023 recante "Integrazione alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 17 (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale)" presenta profili di illegittimità costituzionale, come di seguito evidenziato.

La legge regionale, nell’unico articolo di cui si compone, prevede l’estensione dello screening neonatale previsto dalla legge regionale 12 agosto 2022, n. 17 (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale) all’Adrenoleucodistrofia legata all’X (X-ALO) e alla Sindrome adreno genitale.

Preliminarmente si rappresenta che la Regione Puglia è sottoposta al Piano di rientro dal disavanzo sanitario dall’anno 2010, ed è pertanto obbligata a sottoporre gli interventi in materia sanitaria alla valutazione dei Ministeri affiancanti.

Ciò detto, si rileva che l’estensione dello screening neonatale previsto dalla legge regionale 12 agosto 2022, n. 17 (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale) all’Adrenoleucodistrofia legata all'X (X-ALO) e alla Sindrome adreno genitale, disposto dall 'art. 1 della legge in esame, costituisce, allo stato attuale, un livello ulteriore di assistenza, essendo lo screening neonatale previsto nell'ambito del SSN solo per le patologie metaboliche ereditarie elencate, nell'allegato al decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2016.
Ne consegue che quanto disposto dalla norma regionale non risulta coerente con la programmazione del Piano di rientro, al quale la Regione Puglia è sottoposta a causa del disavanzo sanitario dall'anno 2010, e che comporta, come sopra rilevato, l'obbligo per la Regione di sottoporre alla valutazione dei Ministeri affiancanti (come riportato nell'accordo sottoscritto tra la regione e Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze in data 29 novembre 2010) gli interventi che intende adottare in ambito sanitario. In particolare, nel caso in esame, l'intervento disposto dalla norma in oggetto non è stato preventivamente comunicato nell'ambito del monitoraggio del Piano di rientro.
Sussistono pertanto i presupposti per l’impugnativa dell'art. 1 della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale, in quanto la stessa si pone in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di Piano di rientro dal deficit sanitario, che si configurano quali principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, e quindi si pone in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ad integrazione di quanto sopra si ricorda quanto disposto dall’articolo 2, comma 80, della legge 191/2009 in merito alla cogenza degli interventi individuati dal piano di rientro, che sono vincolanti per la regione, la quale è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del suddetto piano.

Inoltre, in assenza di una puntuale copertura finanziaria, si profila anche la violazione dell'art 81 della Costituzione, considerato che l'effettuazione di altre spese, in una condizione di risorse contingentate, pone anche il problema della congruità della copertura della spesa "necessaria" (art. 81, terzo comma, Cost.), dal momento che un impiego di risorse per prestazioni "non essenziali" verrebbe a ridurre corrispondentemente le risorse per quelle essenziali, vincolate alla soddisfazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria.

Per i motivi esposti, si ritiene quindi di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ex art. 127 della Costituzione, dinanzi alla Corte Costituzionale, dell'art. 1 della legge regionale in esame, per violazione degli articoli 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo del contrasto con le vigenti disposizioni in materia di Piano di rientro dal deficit sanitario, che si configurano quali principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.
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