Dettaglio legge regionale
Titolo | Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari. |
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Regione | Bolzano |
Estremi | Legge n. 12 del 29-06-2023 |
Bur | n. 27 del 06-07-2023 |
Settore | Politiche socio sanitarie e culturali |
Delibera C.d.M. | 03-08-2023 / Non impugnata |
La legge della Provincia Autonoma di Bolzano del 29 giugno 2023, n. 12, reca al comma 1 dell’articolo 5 disposizioni che si pongono in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento scolastico, in materia di frequenza della scuola dell’infanzia, incidendo sulla libertà di scelta delle famiglie con disparità di trattamento nel territorio nazionale, in violazione degli articoli 3, 13, 33, 34 e 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare, l’articolo 5, comma 1, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano del 29 giugno 2023, n. 12, modifica il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, prevedendo la frequenza obbligatoria di un anno di scuola dell’infanzia. Al riguardo si rileva che la normativa nazionale relativa alla scuola dell’infanzia (legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 2, comma 1, lett. e) fa riferimento alla generalizzazione della frequenza, ma non alla obbligatorietà dell’iscrizione dei bambini. A conferma, il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 1, comma 1, precisa che la scuola dell'infanzia è non obbligatoria e di durata triennale. La scuola dell’infanzia è parte integrante del sistema educativo di istruzione e formazione; in questo senso, tra tutte, Corte Cost. n. 62 del 2013 ha stabilito che rientrano «tra le norme generali sull'istruzione "quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale". Nella pronuncia n. 200 del 2009 la Corte ha precisato che sul piano della legislazione ordinaria, la legge 28 marzo 2003, n. 53 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle "norme generali sull'istruzione", facendovi rientrare: "la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime,' la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione […]”. La previsione dell’obbligatorietà di un anno della scuola dell’infanzia determina una invasione della sfera di libertà individuale dell’individuo e, dunque, in questo caso, dei bambini, non potendo, pertanto, essere ristretta da legge provinciale in materia nella quale, peraltro, sussiste la competenza esclusiva dello Stato, ciò anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 13 della Costituzione, a norma del quale “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Peraltro, la norma regionale non prevede espressamente che sia assicurata la disponibilità di posti nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia a tutte le bambine e i bambini, senza oneri per le famiglie, e non indica espressamente a quale anno si faccia riferimento (se al primo anno di scuola dell’infanzia, all’ultimo anno di scuola dell’infanzia, ovvero all’obbligo di frequenza della scuola dell’infanzia per i bambini di cinque anni di età, ecc.). Pertanto, la previsione dell’articolo 5, comma 1, che prevede la frequenza obbligatoria di un anno di scuola dell’infanzia senza indicazioni espresse sulla gratuità, è in contrasto con le norme generali sull’istruzione e in particolare con i principi generali sulla scuola dell’infanzia di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, che prevedono la frequenza non obbligatoria della scuola dell’infanzia, incidendo anche sulla libertà di scelta delle famiglie e configurando disparità di trattamento nei confronti dei bambini, in violazione degli articoli 3, 13, 33, 34 e 117, terzo comma, della Costituzione. Per le ragioni esposte, la legge della Provincia Autonoma di Bolzano del 29 giugno 2023, n. 12, limitatamente al comma 1 dell’articolo 5, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |