Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Regione Piemonte
Estremi Legge n. 12 del 19-07-2023
Bur n. 29 del 20-07-2023
Settore Politiche ordinamentali e statuti
Delibera C.d.M. 18-09-2023 / Non impugnata
Legge regionale Piemonte 19 luglio 2023, n. 12, recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.
Pubblicata sul BUR n. 29 del 20 luglio 2023.
La presente legge si colloca in un quadro normativo delineato dall’articolo 122, primo comma, della Costituzione, il quale attribuisce alle regioni la competenza a disciplinare il sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Consiglio regionale e del Presidente dalla Giunta, riservando allo Statuto la scelta della modalità di elezione del Presidente della Giunta, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’ articolo 122, primo comma, della Costituzione). Tale legge individua, quali principi fondamentali, la determinazione di un sistema elettorale che contemperi l’esigenza di agevolare la formazione di stabili maggioranze e di assicurare in seno al Consiglio regionale la rappresentanza delle minoranze, la contestualità dell’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta e il divieto di mandato imperativo. Lo Statuto regionale, approvato nel 2005, ha scelto di confermare l’elezione diretta del Presidente della Giunta, rinviando alla competente legge regionale la disciplina della materia. Da ultimo, l’articolo 14, comma 1, lett. a) del decreto-legge n 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), ha imposto che il numero massimo dei consiglieri regionali, a esclusione del Presidente della Giunta regionale, nelle Regioni con popolazione compresa tra i quattro e i sei milioni di abitanti sia uguale o inferiore a cinquanta.
In particolare la presente legge interviene a dettare la disciplina regionale in tema di cause di ineleggibilità e incompatibilità per il Presidente della Giunta regionale e per i Consiglieri regionali.
Alcune delle predette disposizioni eccedono le competenze legislative regionali.
L’articolo 7, comma 2, lett. a) della presente legge dispone che:
“2. Le cariche di Presidente della Giunta e consigliere regionale sono, altresì, incompatibili nei confronti di:
a) chi ha lite pendente con la Regione in quanto parte attiva o, se non è parte attiva, se la lite è conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, fatta esclusione per chi ha lite pendente in materia tributaria”.
Al riguardo si evidenzia che i principi generali posti dalla legge statale, ai quali il Legislatore regionale è tenuto ad uniformarsi, prevedono, invece, quanto segue.
La legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, prima comma, della Costituzione”, all’articolo 3, comma 1, lett. d) dispone che:
“Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali: (omissis)
d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;
2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L’esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;
g) fissazione di un termine dall’accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l’opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.
Da quanto riportato deriva che i principi generali statali, con riguardo all’incompatibilità per lite pendente, impongono l’osservanza di due soli criteri: quello della previsione dell’incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite e, per i casi in cui il soggetto non sia parte attiva della lite, quello della limitazione dell’incompatibilità alle ipotesi in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato.
La legge statale dispone quindi, in maniera diversa da quanto fatto per le ipotesi di incompatibilità alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale. Infatti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, all’articolo 63, comma 1, numero 4, stabilisce che la pendenza di una lite tributaria non determina incompatibilità per le predette cariche, riprendendo la previgente disciplina fissata dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, recante “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”.
Da quanto riportato appare, pertanto, evidente la volontà del legislatore statale di prevedere una circostanza di incompatibilità per i soggetti parte attiva di qualsiasi lite pendente con la Regione, senza possibilità di introdurre eccezioni tali da sottrarre interi blocchi di materie cui inerisce la controversia.
Ne consegue un difetto di competenza del legislatore regionale, in relazione all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, limitatamente all’esclusione dell’operatività della suddetta causa di incompatibilità per coloro che risultino parte attiva o passiva di una lite pendente con la Regione in ambito tributario.
Per i motivi esposti si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, lett. a) della legge regionale del Piemonte 19 luglio 2023, n. 12, recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”, per violazione dell’articolo 3, comma 1, lett. d) della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, prima comma, della Costituzione”, per contrasto con la competenza legislativa concorrente in materia di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, fissata dall’articolo 122, primo comma, della Costituzione


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