Dettaglio legge regionale
Titolo | Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme. |
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Regione | Sicilia |
Estremi | Legge n. 9 del 27-07-2023 |
Bur | n. 32 del 29-07-2023 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 25-09-2023 / Non impugnata |
La legge regionale in esame presenta i profili di non conformità alla Costituzione che di seguito si espongono. Articolo 22 - stabilisce che le procedure del decreto dell'Assessorato regionale della salute n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022 sono sospese sino al 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, in considerazione delle contestazioni avanzate da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici rispetto ai decreti ministeriali e decreti legge che hanno disposto l'attivazione della procedura di ripiano e che si sono realizzate tramite la promozione di ricorsi al TAR del Lazio e di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica con impugnativa della normativa statale diretta all'annullamento. Va premesso che ogni biennio la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome raggiunge un’intesa con cui definisce in ciascuna regione il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del SSR, l’eventuale superamento del quale è posto a carico delle aziende fornitrici per una determinata quota percentuale (cd. Payback). Al riguardo, un DM del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, quantificando la quota complessiva di ripiano, della Regione Siciliana, da porre a carico delle aziende fornitrici. In applicazione del predetto DM, la Regione ha definito con proprio provvedimento (decreto dell'Assessorato regionale della salute n. 1247 del 13 dicembre 2022) l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno e ha effettuato le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario relativo all’esercizio 2022. Le aziende tenute al versamento degli oneri di ripiano provvedono a versare alla Regione gli importi dovuti nei 30gg successivi. Nel caso di inottemperanza, i debiti per acquisti di dispositivi medici della Regione, anche per il tramite degli enti del SSR, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. Tanto premesso, la norma sospende fino al 31 ottobre 2023 il decreto dell'Assessorato regionale della salute n. 1247 del 2022 concernente le procedure di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 98/2023 ha prorogato la possibilità di versamento del predetto ripiano entro il 30 ottobre 2023. Esiste un contrasto tra la data del 30 ottobre 2023 richiamata dal citato decreto-legge n. 98/2023 e la data (successiva) del 31 ottobre 2023 indicata dall’articolo in esame. Inoltre, la disposizione regionale contrasta anche con la finalità della richiamata norma nazionale che ha lo scopo di estendere il periodo entro il quale le ditte produttrici di dispostivi medici possono effettuare i pagamenti dovuti, contemplando l’intero periodo fino alla data limite del 30 ottobre; nel mentre la norma regionale sospende gli effetti del menzionato DA n.1247/2022 per l’intero periodo fino alla data esatta del 31 ottobre 2023, così di fatto procrastinando i versamenti sicuramente fino al 31 ottobre 2023, peraltro determinando una difformità a livello nazionale. Il contrasto tra l’art. 22 della legge in commento e il combinato disposto dell’art. 8 comma 3 del decreto-legge n. 34/2023 (che aveva disposto al 30 giugno 2023 il termine per il versamento del predetto ripiano) e dell’art. 4 comma 2 del decreto-legge n. 98/2023 (che ha differito tale termine al 30 ottobre 2023) non è meramente temporale, in quanto la disposizione regionale sostituisce un termine finale statale (30 ottobre 2023) con un termine iniziale regionale (31 ottobre 2023) senza peraltro prevedere a sua volta un altro termine finale per il versamento delle somme. Mentre la norma nazionale ha esteso il periodo entro il quale le ditte produttrici di dispostivi medici possono effettuare i pagamenti dovuti, la norma regionale di fatto rinvia i versamenti dovuti sicuramente fino al 31 ottobre 2023, determinando una difformità a livello nazionale, e non prevede a sua volta un altro termine finale per il versamento delle somme, passato il quale la ditta fornitrice sarebbe dichiarata inadempiente e soggetta a compensazione (come spiegato supra). In tali termini la norma regionale in esame contrasta con la richiamata norma nazionale e, pertanto, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione che riserva allo Stato la competenza a porre principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. La legge regionale Sicilia n. 9 del 2023 eccede, inoltre, dalle competenze statutarie riconosciute alla Regione Siciliana dallo Statuto Speciale (R.D.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,) che circoscrive le competenze normative della Regione entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Alla luce di tutto quanto sopra, la legge regionale in parola deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |